Pensione di reversibilità

Al fine di determinare la quota di pensione di reversibilità spettante al coniuge divorziato ed al coniuge superstite la legge individua il criterio legale della durata dei rispettivi rapporti di coniugio, il criterio cioè della durata del matrimonio.

Assegno di mantenimento per i figli

I genitori dovranno quindi mantenere i figli che abbiano deciso di intraprendere un percorso di studi, successivo al diploma e, quindi, anche se i figli hanno compiuto la maggiore età.

La garanzia legale del venditore

Il Codice del Consumo agli artt. 128 e seguenti stabilisce che il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita e che …

Covid: trasporti e prevenzione nella fase 2

Fino al 2 giugno 2020 erano consentiti soltanto gli spostamenti al di fuori della propria regione per ragioni di lavoro, assoluta urgenza o per motivi di salute propri o di un parente stretto. A partire dal 3 giugno sono di nuovo consentiti gli spostamenti interregionali.

Misure per persone e famiglie in difficoltà

Esaminiamo le principali misure (bonus, agevolazioni, riduzioni, esenzioni, sconti, ecc) adottate dal Governo per l’anno 2020 in favore delle persone e delle famiglie in difficoltà.

La successione ereditaria

Alla morte di una persona si apre la sua successione e vengono individuati coloro che dovranno subentrare (succedere) nel patrimonio del defunto.

COVID-19: effetti sui contratti di locazione

Gli effetti della normativa emanata per fronteggiare la pandemia COVID-19 si ripercuotono anche sui contratti di locazione commerciale

di Alessandro Piermarini

Attualmente, l’emissione dei provvedimenti in vigore hanno comportato per l’intero territorio nazionale le limitiziani che si possono riassumere come segue:

  • gli spostamenti delle persone in ingresso, in uscita o anche all’interno del territorio sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute;
  • sono sospese tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari, per le farmacie e parafarmacie, per i tabaccai per le edicole e pe i venditori di certi generi di prima necessità; la norma si applica sia a esercizi di vicinato sia nell’ambito della grande e media distribuzione;
  • sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato (…) quali, a titolo d’esempio grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;sono sospese le attività di ristorazione e bar;
  • sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
  • viene raccomandato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte a domicilio.

Le misure di limitazione della libertà personale di circolazione sono previste per tutelare la sicurezza nazionale (il diritto alla salute dell’intera cittadinanza e la riduzione delle possibilità e/o cause di contagio dovute all’acclarato stato di pandemia) ma allo stesso tempo hanno un impatto rilevante sugli esercenti delle attività commerciali che devono necessariamente rimanere chiuse.
Minore, ma comunque molto significativo, è anche l’impatto prodotto indirettamente sulle attività coinvolte dalle limitazioni imposte dalle restrizioni alla circolazione degli avventori e clienti e delle modalità di fruizione dell’immobile.
Generalmente, e salvo i casi di proprietà dell’immobile presso il quale viene eserciata l’attività, la disponibilità dei locali è acquisita mediante la conclusione di contratti di locazione o di affitto di ramo d’azienda.

Gli esercenti di queste attività si domandano, in questo frangente tanto incerto, se possano invocare, in assenza di pattuizioni specifiche, una regola di portata generale o un principio di FORZA MAGGIORE per ottenere la sospensione del pagamento dei canoni di affitto o di locazione

Contrariamente a quanto previsto nella disciplina contrattualistica internazionale, il nostro sistema giuridico non conferisce un autonomo e generalizzato rilievo alla forza maggiore come causa legittima di sospensione di una prestazione contrattualmente dovuta e, in ipotesi come quella in esame, si dovranno applicare  le previsioni del codice civile dettate in tema di impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause non imputabili alle parti.
In particolare, con riferimento alla sorte delle singole obbligazioni, si deve esaminare il disposto l’art. 1256 del codice civile, il quale prevede:

  • l’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa definitavemente impossibile;
  • in ipotesi d’impossibilità solo temporanea, il debitore, finché perdura l’impossibilità, non sarà responsabile del ritardo nell’adempimento, ma anche in tal caso l’obbligazione si estingue se l’impossibilità si protrae fino a quando il debitore non potrà più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione, ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.

Con riferimento agli effetti complessivi nell’ambito di un contratto con prestazioni corrispettive, devono tenersi a mente:

  • l’art. 1463 del codice civile, il quale prevede che la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non possa chiedere la controprestazione, e debba restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito;
  • l’art. 1464 del codice civile, ai sensi dela quale, quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale.

Non vi è dubbio che l’epidemia COVID 19 ed i provvedimenti emanati per il suo contenimento abbiano i requisiti di imprevedibilità ed inevitabilità codificati dalla giurisprudenza impegnata ad analizzare gli eventi che rendono l’inadempimento impossibile

Le previsioni dei vari DPCM che si sono susseguiti nel corso del mese di marzo 2020 costituiscono, indubitabilmente, un c.d. “factum principis” ovvero un provvedimento dell’Autorità che incide in modo inevitabile e radicale sulla realizzabilità del regolamento negoziale e, salvo l’ipotesi di contratti stipulati quando già l’estensione del contagio al territorio nazionale era già evidente, la loro adozione sicuramente non era prevedibile al momento della stipulazione del contratto.
Più problematico, invece, tradurre i divieti disposti dal Governo in termini di impossibilità di una prestazione tipica del locatore o del conduttore, quantomeno nei contratti di locazione commerciale.
Provvedimenti che impediscano la possibilità di svolgere lecitamente l’attività aziendale fanno venir meno l’utilità funzionale che costituisce il “cuore” della prestazione contrattuale dell’affittante, rendendola di fatto impossibile.
Per contro, i divieti non incidono sulla prestazione principale del locatore, ovvero la messa a disposizione di locali.
I divieti in analisi, infatti, non hanno alcuna attinenza all’immobile in cui si svolge l’attività, alle sue caratteristiche o alla sua idoneità all’uso pattuito; essi, piuttosto, incidono direttamente od indirettamente sull’attività del conduttore in modo del tutto indipendente dalla prestazione del locatore.
Del pari, in termini di rigorosa causalità, non può considerarsi scontato che la chiusura temporanea dell’attività (e a maggior ragione l’incidenza indiretta, per le attività non sospese, sulla sua redditività) renda radicalmente impossibile la prestazione principale del conduttore consistente nel pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie.

Non è impossibile la prestazione che possa essere adempiuta con la normale diligenza e che, in sede di giudizio, potrebbe non essere ritenuta giustificazione sufficiente la mancanza (o, peggio ancora, la mera riduzione) di ricavi limitata a qualche settimana

È quindi necessaria una ricostruzione in termini più ampi della nozione di impossibilità, nozione che sia in grado di svincolarsi dalle singole prestazioni dedotte in contratto.
Sul punto si richiama la ricostruzione, di ben più ampio respiro, proposta da una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. III, 10 luglio 2018, n. 18047): la quale ha rigettato un ricorso contro una sentenza di appello in cui veniva riconosciuto ad una coppia il diritto ad ottenere da un tour operator il rimborso di un pacchetto di viaggio di cui non avevano potuto godere per la sopravvenuta grave infermità di uno di essi.
Anche in tal caso le prestazioni tipiche del contratto (il viaggio ed il pagamento del relativo corrispettivo, peraltro già avvenuto) erano e restavano entrambe astrattamente possibili. Ciò che era stato reso impossibile dalla circostanza inattesa e sopravvenuta (l’infermità di uno degli acquirenti del pacchetto) era la possibilità fruizione della prestazione della controparte.
La richiamata sentenza ha quindi affermato il principio che “l’impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l’esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell’obbligazione”.
La sentenza, in esame, fa leva sulla valorizzazione, ai fini della qualificazione dell’impossibilità sopravvenuta, della causa del contratto, intesa come  lo scopo pratico del contratto costituente sintesi degli interessi che il negozio è concretamente diretto a realizzare.
Vengono così in rilievo, i motivi che hanno indotto le parti a stipulare il contratto e le finalità da esse perseguite, siano essi condivise o riferibili ad una sola parte ma dall’altra chiaramente riconoscibili: laddove un evento non prevedibile e non imputabile renda non più perseguibili le finalità condivise o riconoscibili che hanno motivato le parti a stipulare il contratto, sostanziandone la causa in concreto, si verifica pur sempre un’impossibilità della prestazione, con conseguente applicazione della relativa disciplina.

In conseguenza della pandemia COVID-19 è quindi ben possibile argomentare che l’impossibilità sia sostanziata dal venir meno, per effetto delle sospensioni disposte, della possibilità del conduttore di fruire della prestazione del locatore

Individuato questo principio generale, bisogna capire come esso sia applicabile nel caso in cui, come quello attuale, l’impossibilità della prestazione sia solo temporanea in un contratto per sua natura ad esecuzione continuata, come la locazione e l’affitto.
A tal riguardo si ritiene opportuno richiamare i principi interpretativi che emergono dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di rapporti di lavoro subordinato, nel caso in cui vengano meno, per circostanze esterne ed imprevedibili, le condizioni per la fruizione da parte del datore di lavoro della prestazione del lavoratore.
In particolare Cassazione Civile Sezione Lavoro del 16 giugno 2003, n. 9635 ha affermato che la sospensione unilaterale del rapporto di lavoro “quando quest’ultima sia divenuta inutilizzabile non nell’aspetto economico o per deficienze di programmazione, di previsione o di organizzazione aziendale, bensì per un fatto sopravvenuto non prevedibile, il datore di lavoro non incorre in responsabilità per l’unilaterale sospensione da lui disposta e, in particolare, non è tenuto al pagamento delle retribuzioni per il periodo di sospensione”.
Per l’applicazione di analogo principio in materia di locazione, si richiama una risalente pronuncia della Pretura di Napoli del 15 gennaio 1992, secondo la quale “in tema di rapporti di locazione si deve ritenere che solo la distruzione dell’immobile o la perdita delle caratteristiche essenziali all’uso cui lo stesso era destinato comportino la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta definitiva della prestazione del locatore. Deve, al contrario, ritenersi che il mero danneggiamento dell’immobile non impedisca la prosecuzione del rapporto, che resterà sospeso durante il tempo occorrente per l’effettuazione delle riparazioni indifferibili essendo queste ultime causa di impossibilità solo temporanea della prestazione del locatore”

Si può concludere che conduttore ed affittuario, eventualmente chiamati in giudizio per il pagamento dei canoni dovuti nel periodo di durata dei provvedimenti di sospensione della loro attività, e limitatamente alle attività oggetto di sospensione, possano legittimamente invocare a propria difesa le norme relative all’impossibilità sopravvenuta a giustificazione dell’inadempimento

Evidentemente, sarebbe più complesso avvalersi di tale difesa nel caso di attività sulle quali i provvedimenti governativi incidano solo indirettamente, quali gli esercizi commerciali che rientrano nelle eccezioni alla sospensione generalizzata o, più in generale, quelle che si svolgano in uffici o fabbriche, poiché in tal caso, infatti, sarà più difficile affermare che sia venuta radicalmente meno la possibilità di fruire della prestazione del locatore.
Analogo discorso vige per gli immobili locati da uso abitativo, dal momento che il conduttore fruisce del bene e non sussistono ragioni per veder sospesa la prestazione in favore del locatore.
A tal fine il debitore inadempiente dovrà “attrezzarsi” per fornire la prova rigorosa che l’applicazione delle disposizioni ha determinato l’impossibilità di fatto di poter fruire della prestazione del locatore.
Questo potrebbe essere ancor più difficile per gli esercizi che siano rimasti aperti, così fruendo della disponibilità dell’immobile, sia pure in circostanze che hanno inciso pesantemente sulla redditività del suo utilizzo.
Tali categorie, tuttavia, potranno invocare una riduzione del canone argomentando, ad esempio, con la difficoltà di applicazione delle misure relative al mantenimento delle distanze di sicurezza tra i clienti in relazione alle caratteristiche intrinseche dell’immobile.
Anche per gli immobili adibiti ad uso ufficio di deve partire dal presupposto che per un ampio numero di attività amministrative e professionali il ricorso allo smart working ne ha comportato di fatto lo svuotamento, rendendo alquanto limitato il beneficio della loro detenzione in virtù del rapporto locativo.
E’ però altrettanto vero che:

  • in molti casi il mancato utilizzo è solo parziale, continuando a persistere funzioni strutturalmente insediate negli uffici medesimi;
  • sotto il profilo di c.d. giustizia sostanziale, un giudice sarà meno incline a sposare le ragioni di quegli operatori che siano comunque riusciti ad assicurare la propria operatività tramite lo smart working. In tali casi sarà, probabilmente, più giustificata una domanda di riduzione dei canoni proporzionata al mancato godimento piuttosto che una sospensione “tout court” del loro pagamento.

Un fattore decisivo per la fondatezza del ragionamento che precede sarà quello della durata della crisi e dalla complessiva portata dei suoi effetti sull’andamento dell’economia e sugli affari dei singoli operatori.
La durata della crisi e l’incidenza sulla redditività, saranno inoltre gli elementi da valutare per poter esprimere un giudizio sulla fondatezza e accoglibilità di eventuali richieste di rinegoziazione dei contratti basate sulla minaccia di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (ai sensi dell’art. 1467 del codice civile) o di recesso per gravi motivi (ai sensi dell’art. 27, della Legge n. 392 del 1978.
Com’è noto, infatti, la ragionevolezza del ricorso a tali norme si fonda su un giudizio di insostenibilità delle condizioni economiche del contratto per effetto dell’impatto significativo, strutturale e perdurante delle circostanze invocate.
Tale norma, che regola l’eccessiva onerosità sopravvenuta, è invocabile qualora l’evento straordinario ed imprevedibile medio tempore occorso, renda la prestazione non impossibile, ma solamente eccessivamente onerosa. Ciò accade, per esempio, e proprio con riferimento al frangente attuale, qualora l’immobile sia stato locato al fine di esercitare un’attività commerciale a contatto con il pubblico ma la stessa sia, per natura e modalità, comunque esercitabile online, seppur con maggiori difficoltà e minori introiti (si pensi ai negozi di vestiario multimarca od ai servizi di ristorazione).
In generale la prestazione può considerarsi eccessivamente onerosa quando, pur non richiedendo la sua esecuzione successiva uno sforzo maggiore di quello richiesto inizialmente, il corrispettivo pattuito per tale prestazione sia diventato medio tempore (per cause imprevedibili) notevolmente superiore rispetto all’attuale valore di mercato della corrispondente prestazione.

A seguito all’epidemia in corso il costo delle locazioni di immobili ad uso commerciale potrebbe diminuire, di talché il canone originariamente pattuito potrebbe risultare sproporzionato rispetto all’effettivo utilizzo del bene attualmente possibile

Ai fini dell’applicabilità della norma la sproporzione dovrà risultare eccessiva, con ciò intendendosi che l’aumento del costo originario della prestazione sia di entità superiore alla normale alea contrattuale, il che – lo si ripete – potrà essere verificato solamente caso per caso.
Dunque, ferma ed imprescindibile la valutazione caso per caso dell’eccessiva onerosità, tale norma legittima il conduttore a chiedere la risoluzione del contratto mediante la proposizione di apposita domanda giudiziale, che può avvenire sia in via principale, sia mediante domanda riconvenzionale formulata nel giudizio promosso dall’altro contraente per l’adempimento (o la risoluzione per inadempimento) del contratto.
Si deve in ogni caso e conclusivamente precisare che a fronte della domanda formulata, il locatore non sarà obbligato a subire gli effetti dell’evento intercorso, potendo evitare la risoluzione mediante l’offerta di modificare equamente le condizioni del contratto in modo da rimuovere l’eccessiva onerosità sopravvenuta e mantenere lo stesso in vita a condizioni nuovamente concordate con il conduttore tenendo conto dell’impatto concreto dell’epidemia.


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Il conto corrente

Il conto corrente è un contratto stipulato tra una persona fisica o giuridica (società o associazione) e un Istituto di Credito

di Ofelia Oliva

nel quale il Cliente (la persona fisica o giuridica) deposita una somma di denaro che la Banca custidisce.
Il denaro è sempre a disposizione del Cliente e la Banca, inoltre, può offrire una serie di servizi, come l’accredito dello stipendio, la domiciliazione delle bollette, l’incasso bonifici ecc.
Per scegliere il conto corrente più adatto alle diverse esigenze dei Clienti sarà necessario pevedere l’utilizzo che se ne intende fare, poiché il costo dei conti correnti varia molto e può dipendere anche dal numero di operazioni effettuate.

Ogni conto corrente è contraddistinto dall’IBAN

un codice identificativo costituito da 27 carattere alfanumerici (lettere e numeri) che inizia con le lettere IT (Italia).
Spesso i conti correnti che prevedono l’utilizzo on-line risultano meno costosi, ma è importante operare in sicurezza, utilizzando tutte le precauzioni previste. In genere le banche dedicano molta attenzione a queste informazioni ed è possibile repirirle sulle pagine web dedicate.
La c.d. domiciliazione delle bollette prevede una autorizzazione al pagamento in automatico di determinati pagamenti (ad esempio: mutuo, bollette di luce, gas e telefonia, canone di affitto, ecc.).
Si tratta di un servizio offerto per semplificare i pagamenti con scadenza periodica, ma resta sempre opportuno verificare gli importi addebitati e la corrispondenza tra pagamento effettuato e quanto realmente dovuto per consumi effettivamente utilizzati. Spesso, infatti, le bollette di luce o gas riportano consumi stimati che possono essere maggiori dei consumi reali ed effettuare una verifica periodoca consente quindi di allineare i pagamenti domiciliati ai consumi reali.
In sostanza la domiciliazione è certamente utile, oltre che comoda, ma non esime il cliente dall’effettuare i controlli del caso.
L’estratto conto, tra l’altro, indica i movimenti del conto corrente – cioè i dati relativi alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, e le competenze, ovverosia i dati per il calcolo degli interessi (attivi e/o passivi) e delle spese.

L’estratto conto è il documento che la banca elabora con una determinata periodocità ed elenca in ordine cronologico tutti i movimenti del conto corrente

Per ogni movimento l’estratto conto in genere riporta:

  • la data dell’operazione –  il giorno solare in cui si compie un’operazione di accredito o addebito;
  • la data della valuta – il giorno dalla quale decorrono gli interessi a debito o a credito
  • la descrizione dell’operazione
  • l’importo dell’operazione, con segno positivo o negativo.

I consumatori trovano nell’estratto conto anche l’ISC

indicatore sintetico di costo, si tratta di un dato introdotto dalle norme sulla trasparenza emanate da Banca d’Italia e rappresenta il costo annuo indicativo di un conto corrente.

L’indicatore consente al Cliente di compiere scelte più consapevoli poiché, fornendo una previsione del costo annuale del conto corrente, permette di fare una stima delle spese che dovranno sostenersi.
Nella fase di verifica dei costi sostenuti annualmente, contenuti nel rendiconto riepilogativo del conto, l’ISC rappresenta un valore di riferimento utilizzabile dal Cliente per confrontare le spese sostenute in base alle operazioni svolte.
Leggendo l’estratto conto, si evidenziano altre due voci:

il saldo contabile ed il saldo disponibile

Il saldo contabile registra la differenza tra operazioni a credito e quelle a debitoriportandole in ordine di data, si tratta della somma algebrica tra entrate ed uscite registrate sul conto corrente e riportate sull’estratto conto. Sono tutte le operazioni effettuate e registrate sul conto corrente, visualizzabili nella lista movimenti.
Il saldo disponibile indica, invece, la somma effettivamente a disposizione sul conto corrente, incluse le operazioni recenti non ancora inserite nella lista movimenti e, in caso vi sia un fido bancario, include anche quello.
Ricordiamo, in sintesi, che il fido o affidamento è la somma che la banca, su richiesta del cliente, si impegna a mettere a sua disposizione oltre il saldo disponibile. Il contratto può prevedere il pagamento di interessi sulle somme utilizzate e una commissione onnicomprensiva.
Per non incorrere in uno scoperto è necessario fare sempre riferimento al saldo disponibile che evidenzia, appunto, di quale somma possiamo in concreto disporre e non bisogna invece far riferimento al saldo contabile.
Nel caso in cui l’estratto conto bancario ricevuto contenga degli errori è possibile contestarlo e la contestazione va formulata con le modalità ed entro i termini previsti dal contratto di conto corrente.
In genere il termine per sollevare contestazioni è di 60 giorni ma, nel caso in cui l’estratto conto contenga errori di scritturazione, calcolo oppure omissioni e duplicazioni, l’art. 1832 del Codice Civile stabilisce che l’impugnazione va proposta entro 6 mesi dalla ricezione dell’estratto conto.
Invece, nel caso in cui l’estratto conto contenga errori sostanziali quali, ad esempio, l’applicazione di un tasso di interesse sbagliato o di spese non previste dal contratto, il termine di decadenza previsto resta quello ordinario: 10 anni dal ricevimento dell’estratto conto.


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sistemi-informazioni-creditizie

Sistemi di informazioni creditizie: cosa sono e come funzionano

sistemi-informazioni-creditizie

Il credito al consumo è costituito da finanziamenti concessi da banche o da intermediari finanziari per l’acquisto di un bene o di un servizio, e, come ovvio, questi soggetti, prima di elargire il denaro, hanno necessità di verificare affidabilità e puntualità nei pagamenti effettuati dal cliente

di Ofelia Oliva

Ciò avviene tramite la consultazione di banche dati specifiche, i c.d. SIC, acronimo di Sistemi di Informazioni Creditize.
L’acquisto di un bene tramite contratto di finanziamento offre il vantaggio per il cliente di dilazionare nel tempo il pagamento.
Si tratta di archivi che raccolgono informazioni  sull’apertura e l’andamento dei rapporti di credito attivati dai clienti. I SIC attivi in Italia sono Experian, Consorzio Tutela Credito, Crif, Assilea, e devono controllare l’esattezza delle informazioni segnalate, oltre che provvedere al loro sistematico aggiornamento.
In buona sostanza le informazioni contenute nei SIC servono per valutare l’opportunità di concedere il credito al consumo mediante l’elaborazione di un calcolo sull’affidabilità del soggetto che chiede il prestito.
I SIC appresentano la memoria storica del soggetto che effettua la richiesta e sono indispensabili  per una corretta analisi della c.d. referenza creditizia, intesa come la reputazione che il cliente ha presso le banche e gli intermediari finanziari, derivante proprio dalla correttezza nel tempo dei suoi comportamenti nell’ambito dei rapporti di finanziamento.
I dati contenuti nei SIC sono assai determinanti in quanto, pur non essendo vincolanti, gli intermediari finanziari ne tengono conto per decidere se concedere o meno il finanziamento.
Com’è ovvio che sia, le banche e gli intermediari che consultano i sistemi hanno l’obbligo del segreto e nessun dato può essere utilizzato per finalità diverse rispetto allo sviluppo della referenza creditizia (ad esempio per finalità di marketing).

Può essere utile ricordare alcune regole relative al funzionamento dei SIC:

  • Possono accedere ai SIC, vista l’importanza e delicatezza dei dati trattati, solo determinati soggetti (ad esempio, banche, intermediari finanziari, società di leasing, soggetti che concedono dilazioni di pagamento per fornitura di beni o servizi, che devono avere ricevuto dal cliente una richiesta di finanziamento o aver già erogato un credito quindi durante il periodo di rimborso del finanziamento in atto) e le informazioni sono consultabili solo dai soggetti che aderiscono su base volontaria e che effettuano le comunicazioni ai sistemi.
  • Le informazioni possono essere di tipo anagrafico relative al soggetto (ad esempio nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita, codice fiscale ecc.) oppure relative alle richieste o rapporti di credito instaurati e sull’andamento del rimborso.
  • In base poi all’andamento del rimborso del finanziamento (puntualità nel pagamento delle rate, oppure ritardi) le informazioni contenute nei SIC possono essere positive (riguardare cioè i regolari pagamenti delle rate o l’estinzione del debito) oppure negative (riguardanti rapporti di credito per i quali si sono verificati inadempimenti, ritardi, morosità, insolvenze ecc). In caso siano registrate informazioni di tipo negativo, cioè condotte non corrette, si può essere considerati “cattivi pagatori” e questo può avere effetti negativi sull’accesso al credito.
  • Riguardo ai singoli rapporti ed ai pagamenti, i SIC registrano tutti i dati, sia le informazioni positive che quelle negative, ma l’informazione è resa accessibile solo qualora il cliente/consumatore ritardi il pagamento (di almeno due rate mensili consecutive o trascini per due mesi il mancato pagamento di una rata, oppure di una sola rata, quando il ritardo si riferisce ad una delle due ultime scadenze di pagamento). In questi casi il cliente deve sempre essere informato dall’intermediario che i suoi ritardi di pagamento stanno per essere registrati nei SIC e quindi potrà evitare la segnalazione con il versamento della rata scaduta. Un successivo ritardo nei pagamenti nell’ambito dello stesso rapporto di credito sarà invece subito segnalato nei SIC.
  • Le informazioni riguardanti l’affidabilità e la puntualità dei pagamenti dei clienti possono essere conservate solo per periodi predefiniti, allo scadere dei quali i dati vengono automaticamente cancellati dal sistema senza alcun onere. I tempi di conservazione variano in relazione alla tipologia e gravità dell’irregolarità. L’attività dei SIC privati è disciplinata dal “Codice di deontologia” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004 ed emanato in attuazione del “Codice sulla privacy” (D. lgs. n.196/2003). Il Garante per la protezione dei dati personali ha la competenza in tale ambito e può disporre verifiche periodiche sull’attività svolta dai SIC. Una volta scaduti i termini, le informazioni sono automaticamente cancellate dal sistema. Se invece nel frattempo si sono verificati, relativamente allo stesso contratto, ulteriori ritardi, il decorso dei termini riprende a decorrere dalla data della nuova regolarizzazione.

E’ bene sapere che non è possibile ottenere la cancellazione delle segnalazioni relative a comportamenti irregolari prima della scadenza dei termini previsti, anche se vi è stata regolarizzazione

Il trattamento dei dati non conforme al codice deontologico può comportare sanzioni e, se del caso, anche risarcimento del danno.


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separazione-divorzio-matrimonio

La separazione dei coniugi e il divorzio

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Nell’ordinamento italiano prima di poter richiedere lo scioglimento del matrimonio – il divorzio – è necessario ottenere la separazione personale dei coniugi e vivere in questo regime per un certo periodo di tempo

di Alessandro Piermarini

La separazione personale dei coniugi può essere consensuale o giudiziale.
La separzione consensuale prevede che i coniugi raggiungano insieme e di comune accordo le pattuizioni da inserire nell’atto di separazione che regolerà  tutti i loro rapporti futuri.
Solo per fare qualche esempio: i rapporti economici tra i coniugi (che possono prevedere il contributo per il mantenimento dei figli, e anche un assegno per mantenimento per il coniuge); le modalità e i termini sull’affidamento dei figli; l’assegnazione della casa coniugale, eccetera.
Una volta raggiunte le intese, si apre la fase di omologazione giudiziale dell’accordo, e i coniugi che devono presentarsi in Tribunale personalmente, anche se sono asstiti da un Avvocato (che può essere lo stesso per entrambi) per sottoprre l’atto di separazione al Giudice.
Nel caso in cui i coniugi non trovino un’intesa, per separarsi sarà necessario agire in giudizio e la separazione si dice giudiziale poiché i rapporti verranno disciplinati direttamente dal Tribunale innanzi al quale si celebrerà la causa. Il procedimento sarà più lungo e complesso, e ciascuna parte dovrà fornire la prova di ciò che sostiene, così da consentire al Giudice di conoscere i fatti di causa e pronunciare la sentenza che deciderà le condizioni della separazione.
Nella separazione giudiziale il procedimento può essere avviato anche solo da uno dei coniugi e senza che l’altro sia d’accordo.
Sia per la separazione consensuale, che per quella giudiziale, il Giudice alla prima udienza (c.d. udienza presidenziale) deve obbligatoriamente esperire un tentativo di conciliazione, mirato a verificare se la decisione di separarsi sia definitiva oppure se è possibile un ripensamento.
Dopo il tentativo di conciliazione, e soltanto se questo ha dato esito negativo, il Giudice procederà:

  • nella separazione consensuale, ad esaminare e omologare l’accordo raggiunto tra le Parti;
  • nella separazione giudiziale, a  individuare i provvedimenti provvisori di urgenza relativi agli aspetti economici e alla collocazione dei figli.

E’ possibile separarsi senza presentarsi in Tribunale

Si tratta di una novità introdotta nell’ordinamento italiano dal D.L. 132/2014, convertito nella legge 162/2014, che permette ai coniugi (soltanto in caso di accordo) di avvalersi della negoziazione assistita e, se non vi sono figli, anche di effettuare una dichiarazione di fronte all’Ufficiale dello stato civile senza necessità, come detto, di presentare un ricorso innanzi all’autorità Giudiziaria.
In questo caso i coniugi dovranno conferire un mandato ad un Legale, ciascuno ad un proprio Avvocato, per raggiungere l’accordo di separazione (successivamente con le medesime forme si può procedere anche al divorzio o alla modifica delle condizioni previste da un precedente accordo di separazione o divorzio tra i coniugi)
L’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, sarà trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, se non ravvisa irregolarità, comunicherà agli Avvocati il c.d. nullaosta.
In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza.
Nel caso in cui  il Procuratore della Repubblica ritese l’accordo non rispondente all’interesse dei figli, entro cinque giorni, vi deve essere la trasmissione del fascicolo al Presidente del Tribunale per la fissazione della comparizione delle parti.
L’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti dei procedimenti di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L’Avvocato è obbligato a trasmettere copia dell’accordo, entro il termine di dieci giorni, all’Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto.
Con la procedura davanti all’Ufficiale di stato civile i coniugi possono, davanti al Sindaco del luogo di residenza di almeno uno di loro o davanti al Sindaco del luogo indicato sul certificato di matrimonio, definire un accordo di separazione personale di divorzio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
In tal caso l’assistenza di un Avvocato è facoltativa.
Tale disposizione non si applica in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, o economicamente non autosufficienti, e comunque l’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.
L’Ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo, l’atto contenente l’accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni.
La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.

Nell’ordinamento italiano la separazione ed il divorzio sono due procedimenti distinti, che debbono succedersi nel tempo

Si tratta di giudizi autonomi, che vanno introdotti con atti diversi e in successione temporale: dapprima si procede con il giudizio di separazione e, dopo che siano trascorsi dalla conclusione del giudizio di separazione 6 mesi (in caso di separazione consensuale) oppure 12 mesi (sin caso di separazione giudiziale), si può procedere alla richiesta del divorzio con l’autonomo giudizio.
Per calcolare la durata della separazione deve farsi riferimento alla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale (c.d. udienza presidenziale) sia che si tratti di separazione consensuale, che in caso di separazione giudiziale.
E’ bene ricordare che soltanto con l’ottenimento del divorzio il vincolo del matrimonio si scioglie e, ad esempio, sarà possibile risposarsi.
La separazione è quindi una fase necessaria, essendo un passaggio obbligato per arrivare al divorzio, ma non definitiva, in quanto consente ai coniugi anche di ripensarci e tornare insieme soltanto ripristinando la convivenza nella casa coniugale.
In sintesi il divorzio è possibile solo dopo la pronuncia della separazione personale dei coniugi e il procedimento può essere congiunto o contenzioso, se vi è accordo o meno tra le Parti.
Come per la separazione, anche per il divorzio è possibile  divorziare raggiungendo un accordo, con la presenza dell’Avvocato, nella procedura di negoziazione assistita (DL 132/2014 convertito con l. 162/2014) oppure tramite un accordo raggiunto davanti al Sindaco (nella qualità di Ufficiale di Stato Civile).
Dal 2012 in Italia è valido il regolamento del Consiglio (UE) n. 1259/2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.
Il regolamento è applicabile solo nei paesi dell’Unione europea che hanno aderito (tra cui: Italia, Germania, Francia, Romania, ecc.) e, tra l’altro, prevede che, in merito alle norme applicabii al divorzio e alla separazione personale, i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile alla procedura prescelta tra:

  • la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell’accordo;
  • la legge dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell’accordo;
  • la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo;
  • la legge del Foro.

In tal caso il Giudice applicherà al divorzio e alla separazione personale la legge designata dai coniugi di comune accordo.


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