Elezione di domicilio presso l’avvocato difensore

Cosa accade in caso di morte o cancellazione dall’Albo degli Avvocati?

di Debora Zagami

A differenza del rito civile, nel quale esiste una norma (l’art. 301 c.p.c.) che prevede l’interruzione del processo dal giorno della morte dell’Avvocato procuratore, o della sua radiazione o sospensione dall’Albo degli Avvocati, il codice di procedura penale non contiene una disposizione analoga e dunque per comprendere come sono regolamentate tali evenienze bisogna rifarsi ai principi dettati dalla giurisprudenza.

L’Autorità Giudiziaria, sin dal primo atto che deve essere compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle indagini, è tenuta a fare indicare un domicilio presso il quale ricevere le notificazioni. Interessante evidenziare che con la recente riforma c.d. “Cartabia” tale domicilio può essere anche “digitale”, cioé un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

Nel caso in cui la persona indagata scelga di eleggere il domicilio presso il difensore, diventa particolarmente importante mantenere i rapporti con il proprio Avvocato, perché ogni comunicazione sarà fatta presso di lui e sarà considerata valida.
Ma che cosa accade se il difensore indicato come domiciliatario muore o risulta cancellato o sospeso dall’Albo degli Avvocati?

La perdita della qualità di Avvocato iscritto all’Albo professionale da parte del difensore nominato di fiducia, comporta la nullità degli atti introduttivi del giudizio inviati al difensore domiciliatario, poiché privo della necessaria abilitazione a ricevere l’atto in tale veste processuale.

La Corte di Cassazione, con questo principio di diritto espresso nella sentenza n. 27679/2021,  ha accolto il ricorso dell’imputato considerando invalida la citazione notificata all’Avvocato domiciliatario sospeso o cancellato dall’Albo.

Tale orientamento è finalizzato alla massima garanzia della difesa tecnica nel processo penale, in virtù della quale anche nel caso di decesso del difensore domiciliatario la notificazione eseguita presso di lui deve ritenersi invalida, poiché la morte del domiciliatario comporta l’inefficacia dell’elezione di domicilio.

Il decesso del difensore di fiducia domiciliatario determina un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta di notificazione derivante da una situazione impeditiva non ricollegabile al comportamento del destinatario, sicché quando risulta che l’imputato non sia a conoscenza del decesso, non può ritenersi che lo stesso sia stato nella effettiva condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto.

In questi termini si è pronuncia la Suprema Corte di legittimatà con la sentenza n. 14947/2020.

Resta inteso che l’Autorità Giudiziaria deve essere in grado di conoscere gli eventi in questione, e quindi nel caso in cui il decesso o la cancellazione dall’Albo siano successivi alla notificazione della citazione in giudizio, il Giudice non avrà alcun onere di verifica delle ragioni della mancata comparizione del difensore ritualmente avvisato.

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