di Debora Zagami
Con la sentenza 08/03/2023 emessa nella causa T‑212/22 intentata dalla cittadina russa Violetta Prigozhina contro Consiglio dell’Unione Europea, i Giudici del Tribunale di Lussemburgo hanno annullato l’iscrizione della ricorrente nelle c.d. black list, dettando importanti principi in merito ai requisiti oggettivi e soggettivi che devono sussistere al momento in cui la persona viene inserita negli elenchi adottati dal Consiglio per fronteggiare le attività dei Paesi o dei singoli individui che si ritengono di minaccia per la pace e la sicurezza internazionale.
Il vincolo di parentela con un soggetto che si è reso responsabili di azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, non è sufficiente per l’inserimento nell’elenco.
Nella fattispecie in esame, il Consiglio aveva aggiunto negli elenchi delle misure restrittive il nome della sig.ra Violetta Prigozhina, madre del sig. Yevgeniy Prigozhin, ritenuto responsabile dello schieramento dei mercenari del Wagner Group in Ucraina e fruitore di contratti pubblici con il Ministero della Difesa russo a seguito dell’annessione illegale della Crimea da parte della Russia e dell’occupazione dell’Ucraina orientale da parte di separatisti appoggiati dalla Russia.
Secondo il Consiglio, la sig.ra Prigozhina doveva essere inserita negli elenchi in quanto proprietaria della Concord Management and Consulting LLC, che fa parte del Concord group, fondato da suo figlio che ne è stato proprietario fino al 2019.
Il Tribunale ha richiamato l’effettività del sindacato giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, ed ha accertato che la ricorrente non era più titolare della Concord Management and Consulting dal 28 febbraio 2017, anche se ne deteneva quote.
L’indicazione contenuta nella motivazione relativa alla ricorrente è quindi errata in quanto indica che, al momento dell’adozione degli atti impugnati, quest’ultima era ancora titolare della Concord Management and Consulting.
Si deve precisare che nell’ottica del Consiglio, il rapporto tra la ricorrente e suo figlio, e quindi i loro legami familiari, non erano l’unico elemento sotteso alla adozione della misura. Il Consiglio sostiene che la ricorrente è stata coinvolta almeno fino al 2017 nelle imprese/aziende legate al figlio Yevgeniy Prigozhin, e che il modello di gestione familiare persisteva alla data di adozione della misura.
Il Consiglio ipotizza il rischio che il sig. Yevgeniy Prigozhin eluda le misure restrittive per il tramite della propria genitrice, sig.ra Violetta Prigozhina.
Su questo punto, il Tribunale ha ritenuto testualmente che:
non è dimostrato che la ricorrente possedesse ancora quote delle società interessate alla data di adozione degli atti impugnati.
Tuttavia, il criterio dell’elenco relativo alle persone “associate” a persone responsabili di azioni che compromettono la situazione in Ucraina è chiaramente formulato al presente.
Parimenti, le ragioni più specificatamente esposte in relazione alla ricorrente indicano che essa è “titolare” di Concord Management and Consulting e che “possiede” attività legate al figlio, il che implica che l’associazione debba essere costituita al momento dell’adozione del atti contestati.
La Prima Sezione del Tribunale ha pertanto dichiarto che la Decisione (PESC) 2022/265 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC relativa a misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 42 I, pag. . 98), e regolamento di esecuzione (UE) 2022/260 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 42 I, pag. 3), sono annullate, nella misura in cui il nome di Violetta Prigozhina è stato iscritto negli elenchi di persone ed entità di cui all’allegato della decisione 2014/145/PESC e all’allegato I di tale regolamento.