Articoli

La diffamazione ai tempi dei social network

Chi offende la reputazione altrui comunicando con più persone, commette il reato di diffamazione

di Debora Zagami

Affinché si possa ritenere configurato questo tipo di reato è necessario che la persona nei confronti della quale è rivolta l’offesa non sia presente e che l’offesa sia comunicata ad almeno altre due persone (anche non contestualmente).
L’offesa pronunciata in presenza della persona fino a poco tempo fa costituiva il reato di ingiuria, ma a seguito della depenalizzazione in vigore dal 6 febbraio 2016, l’ingiuria non è più perseguibile penalmente, restando tuttavia una condotta illecita di natura civile che può comportare la condanna per l’offensore al risarcimento del danno da corrispondere alla persona offesa.
Il reato di diffamazione, a differenza dell’ingiuria, ha mantenuto la rilevanza penale, proprio in ragione della maggiore incidenza sul bene tutelato (l’onore) della condotta che lo caratterizza: manifestandosi in assenza della persona offesa, a quest’ultima non è data la possibilità di difendersi.
Il reato di diffamazione è punito con una pena più severa quando l’offesa è recata con il mezzo della stampa, o con altro mezzo pubblico.
La tutela della reputazione, intesa come la stima e la considerazione in cui si è tenuti dagli altri consociati, cede il passo davanti al c.d. diritto di critica, che rappresenta la forma più concreta della libertà di pensiero tutelata dall’art. 21 della Costituzione, secondo cui tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
Naturalmente ci sono dei limiti all’esercizio del diritto di critica e mai, in nessuna circostanza, è consentito prendere a pretesto la situazione per scagliare un attacco contro la persona, anziché contro gli argomenti della persona.
La diffamazione è un reato procedibile a querela e i termini (tre mesi) per la presentazione decorrono dal momento in cui la persona offesa viene in qualsiasi modo a conocenza del fatto offensivo.

La recente diffusione delle varie tipologie di social network e degli altri contenitori tipo blog, articoli on-line con la possibilità di inserire commenti o recensioni, ha inevitabilmente acuito il contezioso, poiché quelle che un tempo erano opinioni espresse verbalmente (verba volant), oggi sono enunciati scritti la cui diffusione è completamente sottratta al controllo di colui che li ha generati

Basti pensare alle opinioni espresse su un gruppo whatsapp ed alla potenziale diffusione tramite inoltro e screenshot di quanto viene scritto, per avere la misura di quanto le moderne tecnologie richiedano un utilizzo meditato e prudente.


Leggi altri articoli: