Impedimento a partecipare all’udienza, anche da remoto

Corte di Appello di Ancona, Sezione Penale, sentenza n. 325/2024

di Debora Zagami

Nel primo grado di un delicato processo celebrato innanzi il Tribunale di Pesaro, l’Ufficio Matricola trasmetteva documentazione medica attestante l’assoluta impossibilità dell’imputato a partecipare all’udienza mediante video-collegamento.

Il Tribunale demandava comunque al medico del carcere di visitare il detenuto e anche il secondo Sanitario confermava e ribadiva l’impossibilità per il detenuto di partecipare all’udienza, anche in modalità telematica, attestandone le condizioni cliniche e la prognosi in certificato medico.

Ciò nonostante il Tribunale rigettava la richiesta di differimento dell’udienza, disattendendo le indicazioni dei Sanitari.

La Corte di Appello di Ancona, in accoglimento dell’impugnazione ritualmente presentata, ha annullato la sentenza, aderendo ai principi di legittimità ampiamente consolidati in tema di partecipazione all’udienza e diritto di difesa.

Nel caso in esame non può tuttavia disattendendersi la capillarità ed accuratezza degli accertamenti medici operati sia prima della celebrazione dell’udienza che nel corso della stessa, con sospensione dell’attività dibattimentale proprio al precipuo fine di conseguire un secondo parere medico in ordine alla sussistenza delle condizioni idonee a garantire la possibilità per l’imputato detenuto di prendere parte all’udienza nel rispetto delle esigenze di salute  e con salvaguardia del suo diritto ad una partecipazione attiva e consapevole, avallato dalla giurisprudenza di legittimità.

(Corte di Appello di Ancona, Sezione Penale,  sentenza n. 325/2024)

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