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Il difensore d’ufficio si paga?

Nel processo penale italiano il difensore può essere chiamato a svolgere la sua attività sia in favore dell’autore del reato, che nell’interesse della vittima o di colui che, anche indirettamente, è rimasto danneggiato dal reato

Quanto all’autore del reato, è utile ricordare che nell’ordinamento italiano chi è accusato di avere violato una norma di carattere penale, viene iscritto nel c.d. registro delle notizie di reato istituito presso ogni Procura della Repubblica e da tale momento assume la qualità di “indagato”.
Nel momento in cui l’Autorità Inquirente, all’esito delle indagini preliminari, riterrà di avere raccolto sufficienti elementi di accusa e si determinerà ad esercitare l’azione penale mediante la richiesta del giudizio, l’indagato assumerà formalmente la veste di “imputato”.
Tra i vari diritti spettanti alla persona accusata di avere commesso un reato, sussiste in primo luogo il diritto irrinunciabile all’assistenza legale da parte di un avvocato e, nel caso in cui non si abbia la possibilità di sceglierne e nominarne uno di propria fiducia, l’assistenza legale viene fornita dal difensore d’ufficio.
Il difensore d’ufficio viene individuato dall’Autorità procedente attraverso la consultazione di un Elenco istituito presso il Consiglio Nazionale Forense e, contrariamente a quanto si tende a credere, deve essere retribuito dalla parte assistita.

Il difensore d’ufficio, a differenza del difensore di fiducia e fatte salve specifiche ipotesi, non può rinunciare all’incarico ricevuto

Tuttavia, nel caso in cui non venga retribuito – e soltanto dopo avere dimostrato di avere inutilmente tentato di recuperare il proprio credito professionale nei confronti della parte assistita – il difensore d’ufficio potrà richiedere la liquidazione dei compensi al Giudice innanzi al quale si è celebrato il processo.
Spesso le parti assistite tendono a confondere la figure del difensore d’ufficio, con quella del difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
I benefici previsti e disciplinati dal D.P.R. 115/2002 (c.d. Testo Unico Spese di Giustizia) sono accessibili sia alla persona che sceglie il difensore cui affidare il mandato, sia alla persona cui viene assegnato un difensore d’ufficio, purché il difensore sia iscritto nell’Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato nella materia penale. In tal caso, il Giudice procedente verificata la sussistenza dei requisiti di legge in capo alla persona sottoposta a procedimento penale, la ammette al c.d. patrocinio gratuito e tutte le spese del procedimento (diritti di cancelleria, compensi avvocato ed evenutale consulente tecnico) saranno poste a carico dello Stato.
Diversamente, non è previsto un difensore d’ufficio per la persona offesa dal reato, poiché quest’ultima è considerata parte soltanto eventuale nel processo penale.
Pertanto, coloro che subiscono la violazione, così come coloro che ne siano danneggiati in via indiretta (si pensi ai familiari della vittima) per partecipare al processo debbono necessariamente avvalersi di un avvocato di fiducia.
Da ultimo, preme evidenziare che anche alla persona offesa o danneggiata è assicurato il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, ed anzi,  recentemente, sono state introdotte importanti modifiche alla normativa per consentire alle vittime dei reati più odiosi di ottenere l’ammissione al beneficio in deroga agli stringenti limiti reddituali previsti dalla legge.


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