Traffico internazionale di stupefacenti: non luogo a procedere in udienza preliminare

Tribunale di Roma – Giudice Dr. Savio, sentenza GIP 88/2023

di Debora Zagami

All’esito di una complessa indagine in materia di traffico internazionale di stupefacenti, la Procura della Repubblica di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per i vari indagati, molti dei quali non più reperibili.
Uno degli imputati irreperibili è stato identificato al momento della sua entrata in Italia.
Si è celeberata l’udienza preliminare e il mio assistito si è dovuto difendere dall’accusa di avere partecipato all’importazione di 18 Kilogrammi di eroina dal Pakistan.

La scelta di presentarsi davanti al Giudice per fornire la propria versione dei fatti è stata premiata.

In applicazione del nuovo comma 3 dell’art. 425 c.p.p., secondo il quale “il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna”, il Giudice per l’udienza preliminare ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell’imputato, accogliendo la tesi difensiva e dando atto che “non appare possibile che in dibattimento le lacune istruttorie possano essere in qualche modo colmate”.

In questo già deficitario quadro di elementi a carico – in concreto costituito da due telefonate che mostrano solo e unicamente che l’imputato ha partecipato all’acquisto di due biglietti aerei – l’imptato si è costituito in giudizio, dichiarando che ciò è potuto avvenire da un lato per i rapporti personali derivanti dal fatto che all’epoca abitava coi coimputati, e con un’altra dozzina di connazionali, in uno stesso appartamento e dall’altro che al tempo dei fatti lavorava in un Centro Servizi in cui appunto si occupava tra l’altro anche della prenotazione dei biglietti aerei.

Nessun dato positivamente emerso è in grado di contrastare tale allegazione, in sé verosimile.

(Tribunale di Roma, Giudice Dr. Savio, sentenza GIP n. 88/2023)

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