Sistemi di informazioni creditizie: cosa sono e come funzionano

sistemi-informazioni-creditizie

Il credito al consumo è costituito da finanziamenti concessi da banche o da intermediari finanziari per l’acquisto di un bene o di un servizio, e, come ovvio, questi soggetti, prima di elargire il denaro, hanno necessità di verificare affidabilità e puntualità nei pagamenti effettuati dal cliente

di Ofelia Oliva

Ciò avviene tramite la consultazione di banche dati specifiche, i c.d. SIC, acronimo di Sistemi di Informazioni Creditize.
L’acquisto di un bene tramite contratto di finanziamento offre il vantaggio per il cliente di dilazionare nel tempo il pagamento.
Si tratta di archivi che raccolgono informazioni  sull’apertura e l’andamento dei rapporti di credito attivati dai clienti. I SIC attivi in Italia sono Experian, Consorzio Tutela Credito, Crif, Assilea, e devono controllare l’esattezza delle informazioni segnalate, oltre che provvedere al loro sistematico aggiornamento.
In buona sostanza le informazioni contenute nei SIC servono per valutare l’opportunità di concedere il credito al consumo mediante l’elaborazione di un calcolo sull’affidabilità del soggetto che chiede il prestito.
I SIC appresentano la memoria storica del soggetto che effettua la richiesta e sono indispensabili  per una corretta analisi della c.d. referenza creditizia, intesa come la reputazione che il cliente ha presso le banche e gli intermediari finanziari, derivante proprio dalla correttezza nel tempo dei suoi comportamenti nell’ambito dei rapporti di finanziamento.
I dati contenuti nei SIC sono assai determinanti in quanto, pur non essendo vincolanti, gli intermediari finanziari ne tengono conto per decidere se concedere o meno il finanziamento.
Com’è ovvio che sia, le banche e gli intermediari che consultano i sistemi hanno l’obbligo del segreto e nessun dato può essere utilizzato per finalità diverse rispetto allo sviluppo della referenza creditizia (ad esempio per finalità di marketing).

Può essere utile ricordare alcune regole relative al funzionamento dei SIC:

  • Possono accedere ai SIC, vista l’importanza e delicatezza dei dati trattati, solo determinati soggetti (ad esempio, banche, intermediari finanziari, società di leasing, soggetti che concedono dilazioni di pagamento per fornitura di beni o servizi, che devono avere ricevuto dal cliente una richiesta di finanziamento o aver già erogato un credito quindi durante il periodo di rimborso del finanziamento in atto) e le informazioni sono consultabili solo dai soggetti che aderiscono su base volontaria e che effettuano le comunicazioni ai sistemi.
  • Le informazioni possono essere di tipo anagrafico relative al soggetto (ad esempio nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita, codice fiscale ecc.) oppure relative alle richieste o rapporti di credito instaurati e sull’andamento del rimborso.
  • In base poi all’andamento del rimborso del finanziamento (puntualità nel pagamento delle rate, oppure ritardi) le informazioni contenute nei SIC possono essere positive (riguardare cioè i regolari pagamenti delle rate o l’estinzione del debito) oppure negative (riguardanti rapporti di credito per i quali si sono verificati inadempimenti, ritardi, morosità, insolvenze ecc). In caso siano registrate informazioni di tipo negativo, cioè condotte non corrette, si può essere considerati “cattivi pagatori” e questo può avere effetti negativi sull’accesso al credito.
  • Riguardo ai singoli rapporti ed ai pagamenti, i SIC registrano tutti i dati, sia le informazioni positive che quelle negative, ma l’informazione è resa accessibile solo qualora il cliente/consumatore ritardi il pagamento (di almeno due rate mensili consecutive o trascini per due mesi il mancato pagamento di una rata, oppure di una sola rata, quando il ritardo si riferisce ad una delle due ultime scadenze di pagamento). In questi casi il cliente deve sempre essere informato dall’intermediario che i suoi ritardi di pagamento stanno per essere registrati nei SIC e quindi potrà evitare la segnalazione con il versamento della rata scaduta. Un successivo ritardo nei pagamenti nell’ambito dello stesso rapporto di credito sarà invece subito segnalato nei SIC.
  • Le informazioni riguardanti l’affidabilità e la puntualità dei pagamenti dei clienti possono essere conservate solo per periodi predefiniti, allo scadere dei quali i dati vengono automaticamente cancellati dal sistema senza alcun onere. I tempi di conservazione variano in relazione alla tipologia e gravità dell’irregolarità. L’attività dei SIC privati è disciplinata dal “Codice di deontologia” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004 ed emanato in attuazione del “Codice sulla privacy” (D. lgs. n.196/2003). Il Garante per la protezione dei dati personali ha la competenza in tale ambito e può disporre verifiche periodiche sull’attività svolta dai SIC. Una volta scaduti i termini, le informazioni sono automaticamente cancellate dal sistema. Se invece nel frattempo si sono verificati, relativamente allo stesso contratto, ulteriori ritardi, il decorso dei termini riprende a decorrere dalla data della nuova regolarizzazione.

E’ bene sapere che non è possibile ottenere la cancellazione delle segnalazioni relative a comportamenti irregolari prima della scadenza dei termini previsti, anche se vi è stata regolarizzazione

Il trattamento dei dati non conforme al codice deontologico può comportare sanzioni e, se del caso, anche risarcimento del danno.


Leggi altri articoli: