Un attacco di panico può giustificare il rifiuto di un controllo antidoping?
Il rifiuto di sottoporsi a un controllo antidoping costituisce una violazione autonoma, anche quando non sia stata accertata la presenza di sostanze proibite nel campione biologico dell’atleta.
La responsabilità può essere esclusa soltanto in presenza di una valida giustificazione.
Non è tuttavia sufficiente che l’atleta si trovi in una condizione di paura, disagio o forte agitazione. La situazione deve essere tale da rendere concretamente impossibile sottoporsi al prelievo.
Una condizione di salute può escludere la violazione soltanto quando abbia impedito all’atleta di sottoporsi al controllo per ragioni oggettive e inevitabili.
La buona fede, la paura del prelievo o una condizione di intensa ansia non costituiscono, da sole, una giustificazione sufficiente.
Su questo tema si è pronunciato il Tribunale Arbitrale dello Sport nel caso CAS 2016/A/4631, riguardante un nuotatore internazionale che aveva rifiutato di sottoporsi a un prelievo ematico fuori competizione.
Il rifiuto del prelievo ematico
Il controllo era stato effettuato presso l’abitazione dell’atleta intorno alle ore 22. In un primo momento, il nuotatore aveva collaborato con gli addetti al controllo e aveva iniziato a compilare la documentazione prevista.
Dopo una conversazione telefonica con il padre, aveva però comunicato la decisione di non sottoporsi al prelievo.
Nel verbale aveva dichiarato che il rifiuto era dovuto a motivi di salute.
Nel successivo procedimento disciplinare, l’atleta aveva spiegato di avere attraversato una grave crisi d’ansia, collegata alla propria storia clinica, alla paura degli aghi e a precedenti disturbi psicologici.
La commissione antidoping della Federazione Internazionale di Nuoto aveva comunque accertato la violazione e applicato quattro anni di squalifica.
L’atleta aveva quindi impugnato la decisione dinanzi al TAS.
Quando una condizione di salute giustifica il rifiuto
Secondo il Collegio Arbitrale, una condizione personale o sanitaria può giustificare il rifiuto quando renda il controllo fisicamente, igienicamente o moralmente impossibile.
Potrebbero assumere rilievo, ad esempio, la perdita di coscienza, una crisi epilettica o una condizione capace di privare concretamente l’atleta delle proprie facoltà cognitive.
Nel caso esaminato, il TAS non ha escluso che il nuotatore si trovasse in uno stato di intensa ansia. Ha però osservato che l’atleta aveva riconosciuto gli addetti al controllo, compreso la ragione della loro presenza, iniziato a compilare i documenti, sostenuto una conversazione telefonica e chiesto quali conseguenze sarebbero derivate dalla decisione di non fornire il campione.
La condizione di ansia non aveva quindi completamente annullato la capacità dell’atleta di comprendere la situazione e assumere una decisione.
La giustificazione richiesta dalla normativa antidoping deve essere valutata sulla base di elementi oggettivi.
Non è sufficiente che l’atleta ritenga in buona fede di non essere in condizione di sottoporsi al prelievo, se conserva la capacità di comprendere la procedura e il controllo rimane concretamente eseguibile.
Per questa ragione, il TAS ha confermato l’esistenza della violazione.
Il rifiuto di sottoporsi al prelievo non è giustificato quando, nonostante la condizione di ansia dell’atleta, il controllo resti fisicamente, igienicamente e moralmente possibile.
L’assenza di una giustificazione cogente non impedisce, tuttavia, di valutare separatamente il grado di colpa e di ridurre la sanzione per assenza di colpa o negligenza significativa.
La violazione e il grado di colpa
Il profilo più importante della decisione riguarda la distinzione tra l’accertamento della violazione e la determinazione della sanzione.
La mancanza di una giustificazione idonea comporta che il rifiuto sia considerato una violazione della normativa antidoping. Ciò non significa, però, che l’atleta abbia necessariamente agito con il massimo grado di colpa o allo scopo di sottrarsi fraudolentemente al controllo.
Anche nei casi di rifiuto devono essere esaminate le condizioni personali dell’atleta, la capacità decisionale conservata al momento dei fatti e tutte le circostanze che possono incidere sulla gravità della condotta.
Nel caso del nuotatore, il Collegio ha attribuito rilievo alla complessa storia clinica, ai precedenti episodi di ansia, alla terapia farmacologica, alla paura degli aghi e all’influenza esercitata dalla conversazione telefonica con il padre.
Tali circostanze non hanno escluso la responsabilità, ma hanno consentito di riconoscere un grado di colpa significativamente attenuato.
Nel diritto antidoping, l’esistenza della violazione e il grado di colpa dell’atleta costituiscono due valutazioni distinte.
Una condizione di salute può non essere sufficiente a giustificare il rifiuto del controllo, ma può comunque incidere in modo determinante sulla durata della squalifica.
Il TAS ha pertanto accolto parzialmente l’appello, confermando la violazione ma riducendo la squalifica da quattro a due anni.
L’importanza della documentazione
La decisione dimostra che una condizione di salute non può essere semplicemente dichiarata dopo il controllo, ma deve trovare riscontro in documentazione clinica attendibile e coerente con quanto accaduto.
L’atleta che, durante un controllo antidoping, si trovi in una situazione di difficoltà fisica o psicologica dovrebbe rappresentarla immediatamente agli addetti, chiedere che venga annotata nel verbale e, ove necessario, richiedere assistenza medica.
Nel caso esaminato, il TAS ha rilevato anche alcune criticità nelle informazioni fornite dal Doping Control Officer sulle conseguenze del rifiuto. Tali criticità non sono state tuttavia ritenute sufficienti a escludere la violazione, poiché l’atleta era di livello internazionale, aveva già affrontato numerosi controlli e poteva comprendere che il rifiuto avrebbe determinato conseguenze disciplinari.
Il rifiuto del prelievo costituisce una decisione particolarmente grave.
Prima di interrompere la procedura, è necessario documentare le condizioni che impediscono il controllo e assicurarsi che ogni circostanza rilevante venga riportata nel verbale dagli addetti.
Il caso conferma che, nel diritto antidoping, anche quando non sia possibile escludere la violazione, una corretta ricostruzione dei fatti e un’adeguata documentazione sanitaria possono incidere sulla valutazione della colpa e consentire una significativa riduzione della sanzione.
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