La ricusazione del Giudice

Quando e perchè si può chiedere che il processo penale sia assegnato a un Giudice diverso da quello prestabilito.

di Debora Zagami

La nostra Carta Costituzionale prevede come canone inderogabile il principio del c.d. giudice naturale.

Questo significa che il Giudice sarà individuato mediante l’applicazione delle norme sulla competenza per territorio e per materia. Le prime servono per individuare la sede giudiziaria, cioé il luogo dove si svolgerà il processo, mentre le regole sulla competenza per materia stabiliscono il tipo di Giudice che celebrerà il processo, che sarà diverso per status e composizione a seconda della gravità del reato in contestazione.

Il Giudice, quindi, si dice che è precostituito, nel senso che – in astratto – l’Autorità competente a celebrare il processo deve essere individuabile a prescindere dal fatto: si è inteso così impedire ogni potenziale forma di scelta da parte dell’imputato dell’Autorità chiamata a giudicarlo.

Il Giudice inoltre deve essere terzo rispetto alle parti e per garantire che il giudizio sia effettivamente imparziale e libero da ogni condizionamento il codice di rito prevede strumenti specifici.

Non si deve mai dimenticare che la funzione del processo penale è quella di verificare la fondatezza di un’accusa e che l’onere probatorio (cioé il peso di portare le prove a carico in giudizio) è posto tutto a carico dell’Autorità Inquirente (il Pubblico Ministero). L’imputato potrà raccogliere elementi di prova per neutralizzare la tesi del Pubblico Ministero (c.d. prove a discarico) ma colui che è chiamato a decidere sarà sempre e soltanto il Giudice, in piena autonomia.

Il Giudice non deve essere in nessun modo coinvolto nei fatti di causa, né deve avere già espresso un giudizio di merito sui fatti che deve giudicare.

Ed è proprio per salvaguardare il principio della c.d. terzietà del Giudice che nel codice di procedura penale sono disciplinati gli istituti dell’astensione e della ricusazione.

Con l’astensione è il Giudice stesso che può chiedere di astenersi dal decidere, nel caso in cui dovesse rilevare una ragione di incompatibilità a svolgere il giudizio. L’astensione infatti non opera direttamente, ma deve essere accolta dal Presidente del Tribunale o della Corte con contestuale nuova designazione di altro Magistrato.

Nel caso in cui il Giudice non ritenga di presentare domanda di astensione, l’imputato – se ritiene sussistenti una o più cause di incompatibilità al giudizio – potrà chiederne la ricusazione.

Il termine ricusazione deriva dal latino “rifiutare-respingere” e infatti attraverso la procedura di ricusazione l’imputato rifiuta il Giudice naturale precostituito per legge e, di fatto, respinge il giudizio che sarebbe emesso da un soggetto implicato nei fatti di causa, dunque privo della serenità necessaria per decidere.

Il Pubblico Ministero non può essere ricusato proprio perché la sua funzione non è quella di giudicare, ma di chiedere il giudizio attraverso l’esercizio dell’azione penale e la dimostrazione della propria ipotesi accusatoria.

Le cause di ricusazione sono indicate nell’art. 37 del codice di procedura penale e, come detto, sono tutte attinenti alla eventualità che il Giudice sia coinvolto nei fatti di causa per pregressi rapporti con l’imputato, o abbia già espresso indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione.

Per procedere alla richiesta di ricusazione è necessario presentare presso la cancelleria del Giudice che dovrà decidere sulla richiesta una dichiarazione scritta contenente l’indicazione dei motivi e delle prove.

Fintantoché non diviene definitivo il provvedimento che rigetta la richiesta di ricusazione, il Giudice ricusato non può pronunciare sentenza.

Nel caso in cui venga accolta la richiesta di ricusazione, il Giudice ricusato non potrà più compiere atti del processo e verrà sostituito da altro Magistrato.

Il Giudice che decide della ricusazione stabilisce anche quali atti o quale parte degli atti rimangono validi e quali invece dovranno essere riassunti davanti al nuovo Giudice.

CHIEDI UN PARERE