La prova digitale nel processo penale

Qual’è il modo probatoriamente più efficace per documentare in giudizio lo scambio di messaggi?

di Debora Zagami

Mai come in questi anni, la capillare e potremmo dire anche trasversale (sia per ceto sociale, che per generazione) diffusione dei dispositivi tecnologici, rappresenta uno straordianario strumento per la tutela dei diritti, ma è necessario conoscere le molteplici insidie che possono rendere “inutili” questi sofisticatissimi apparecchi o addiruttura trasformarli in comode scorciatoie per malintenzionati senza scrupoli che non esitano a sfruttare a proprio vantaggio le conoscenze basilari dell’informatica.
L’utilizzazione della prova in giudizio è un argomento che non deve essere sottovalutato, quindi è assolutamente comprensibile che chi abbia un interesse in tal senso raccolga informazioni in rete per farsene un’idea, ma è indispensabile sapere che ogni branca del diritto ha una propria disciplina per l’acquisizione e l’utilizzazione della prova, e, trattandosi di norme tecniche molto complesse che debbono essere lette e interpretate non perdendo mai di vista i principi fondamentali dell’Ordinamento giuridico, della Carta Costituzionale e – non ultimo – dell’applicazione giurisprudenziale, è impossibile per il comune cittadino non addetto ai lavori comprenderne appieno il funzionamento senza l’ausilio di un professionista.
Ogni singola fattispecie è diversa dalle altre e soltanto l’Avvocato può valutare con cognizione di causa le variabili in gioco ed offrire la soluzione strategica più appropriata per il singolo caso.

La prova digitale nel processo penale, più di qualsiasi altra forma di prova, necessità di un costante aggiornamento sulle nuove tecnologie e della continua ricerca di consulenti specializzati, ma qualche piccola accortezza alla portata di tutti potrebbe rivelarsi davvero preziosa.

Avere uno smartphone sempre con sé  significa poter registrare un audio in ogni occasione in cui siamo presenti (come sappiamo anche senza il consenso del nostro interlocutore) ma allo stesso tempo significa anche essere molto prudenti e meno spontanei nelle espressioni adoperate, perché in teoria potremmo essere a nostra volta registrati.
Da qui forse l’abitudine che tutti noi abbiamo sviluppato ad abbassare il tono della voce quando nel corso della conversazione vengono affrontati temi sensibili che dovrebbero restare riservati.
Certo è che quando la passione prende il sopravvento sulla ragione, diviene assai più difficile contenersi e sono proprio quelle le occasioni in cui si consumano le condotte che i Tribunali sono chiamati a giudicare, e in quelle occassioni – generalmente – è raro avere la lucidità, la prontezza o anche soltanto la possibilità di attivarsi per la precostituzione della prova.

Se ciò avviene e si riesce a registrare un file audio o a scattare una fotografia, sarà opportuno rivolgersi al più presto ad un Avvocato esperto in tecnologie digitali, così che possano essere adottate tutte le cautele e le buone prassi per l’acquisizione e la conservazione della prova da utilizzare in ambito forense.

Anche nel caso in cui si possa pianificare in anticipo una strategia di acquisizione della prova, è consigliabile consultarsi con un professionista della materia, poiché non sempre quello che crediamo “incontestabile” riesce a reggere di fronte alle eccezioni presentate dai contraddittori in un’Aula di Giustizia.
In tali circostanze la prova, proprio perché “provocata” deve essere acquisita con ancora maggiore perizia, così che ogni tentativo di disconoscimento di genuinità resti precluso e se ne possa fruire nella istruttoria del processo.
Tra gli innumerevoli esempi che si potrebbero fare, si pensi ad una chat di messaggistica istantanea: qual’è il modo probatoriamente più efficace per documentare in giudizio lo scambio di messaggi?
Trattandosi di file archiviati sul dispositivo, verrebbe da dire la consegna del dispositivo, ma ci sono altre modalità meno punitive (perché privarsi del proprio dispositivo?) e altrettanto se non maggiormente sicure in termini di efficacia probatoria.
L’attendibilità della prova dipenderà in buona misura dal grado di manipolabilità di quanto prodotto in giudizio rispetto a quanto archiviato al supporto sul quale si è originariamente formata la prova: più sarà semplice modificare il file che si intende presentare a sostegno delle proprie ragioni e minore sarà la sua efficacia probatoria.

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