La nomina dell’avvocato difensore

Formalità e prassi per il conferimento del mandato

di Debora Zagami

Il codice di procedura penale disciplina l’istituto della nomina del difensore all’articolo 96, intitolato “Difensore di fiducia”.

Lo spirito della legge mira a garantire la massima tutela ed efficacia della dichiazione con la quale il soggetto indagato o imputato in un procedimento penale indica all’Autorità Giudiziaria il nominativo dell’avvocato chiamato in difesa.

Ciò sta a significare che non sono previste formule o formalità particolari, né è necessaria la c.d. autenticazione della sottoscrizione.

Anche i familiari della persona in stato di arresto possono effettuare la nomina del difensore per il loro congiunto, fintanto che questi non ha provveduto in autonomia.

La nomina del difensore produce i suoi effetti a decorrere dal momento in cui viene depositata al fascicolo processuale.

Si deve ricordare che l’imputato ha diritto di nominare due difensori di fiducia e che ogni ulteriore atto di nomina non è considerato valido senza la contenstuale revoca di almeno uno dei difensori già in mandato.

Con l’atto di nomina generalmente si indica anche il luogo ove si vogliono ricevere le comunicazioni del procedimento, la c.d. dichiarazione o elezione di domicilio.

La dichiarazione o elezione di domicilio può essere effettuata contestualmente alla nomina, ma in questo caso necessita l’autenticazione della firma da parte dell’avvocato.

Con la Riforma Cartabia è stato introdotto l’istituto del mandato a impugnare per l’imputato dichirato assente nel processo.

La nuova formulazione dell’art. 581 c.p.p. prevede che insieme all’atto di impugnazione sia depositato anche uno specifico mandato a impugnare, rilasciato dall’imputato nei confronti si è proceduto in assenza dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione in giudizio.

Con una recente sentenza la Suprema Corte di Cassazione ha affrontato il tema dell’autenticazione della firma da parte del difensore per affermare il chiaro principio secondo cui non commette illecito l’avvocato che autentica la firma senza presenza fisica del cliente.

La prassi dell’autenticazione “differita” è assai diffusa e del tutto lecita, a condizione che il legale nell’esercizio del suo potere attestativo sia certo dell’identità del sottoscrittore.

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