Jammer telefonico: quando è consentita l’utilizzazione

Caratteristiche tecniche e disciplina giuridica delle apparecchiature elettroniche destinate a intercettare, interrompere o impedire le comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche

di Debora Zagami

Con il nome inglese jammer, che in italiano potremmo tradurre come “disturbatore di frequenze”, si è soliti indicare un dispositivo elettronico che emette onde radio nell’ambiente circostante, con la specifica finalità di impedire – attraverso una vera e propria azione di disturbo – la trasmissione dei segnali radio dei dispositivi che si vogliono neutralizzare. La potenza energetica (misurata in Watt) dell’apparecchio sarà proporzionale al raggio di azione del distrurbo creato con l’inonandazione dell’area. Potenza e frequenza di trasmissione del segnale, quindi, rappresentano gli elementi distintivi di questo strumento ormai universalmente conosciuto come “jammer”.

Il termine jamming rimanda alle interferenze sulle comunicazioni radio. Spesso accidentali, ma talvolta praticate volontariamente trasmettendo sulla stessa frequenza e con la stessa modulazione del segnale che si vuole disturbare

Come sappiamo, ogni apparecchio utilizzato per le comunicazioni senza fili (wireless) trasporta l’informazione attraverso onde elettromagnetiche e costituisce una sorgente che emette e riceve onde radio, occupando una banda di frequenze. Le bande di frequenza occupate per le comunicazioni differiscono a seconda della tipologia di dispositivo elettronico utilizzato e si misurano in megahertz (MHz), dove l’unità di misura della frequenza (l’hetrz) viene moltiplica per un milione (2100 MHz è la frequenza di internet 3G). Solo per fare degli esempi: i telefoni cellulari e tutti i dispositivi dotati di slot per alloggiamento di SIM-CARD trasmettono su determinate frequenze (GSM, UMTS, 3G, 4G LTE …); radiocomandi per cancelli elettronici e automobili trasmettono su frequenze VHF e UHF; localizzatori GPS e navigatori satellittari trasmettono su altre frequenze, e così per le frequenze WiFi dei router, le trasmissioni in Bluetooh e via dicendo.

Cosa prevede il codice penale?

Il codice penale italiano prevede dei reati specifici a tutela della persona e della inviolabilità dei segreti e delle comunicazioni. Con particolare riferimento alle azioni di disturbo potenzialmente producibili mediante irradiamento, gli articoli 617, 617 bis, 617 quater e 617 quinquies conferiscono rilevanza penale alle condotte dirette a impedire le comunicazioni, soltanto a determinate condizioni. In primo luogo è fatta una distinzione tra le comunicazioni o conversazioni telefoniche e le comunicazioni relative a sistemi informatici o telematici. Il reato di interruzione o impedimento di comunicazioni e conversazioni telefoniche (art. 617 c.p.) così come quello di installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni (art. 617 bis c.p.) si configura solo se la condotta è finalizzata ad intercettare o impedire comunicazioni tra persone diverse da colui che agisce.

Il delitto non ricorre nell’ipotesi in cui si utilizzi un “jammer telefonico”, ossia un disturbatore telefonico, al fine di impedire l’intercettazione di comunicazioni, sia tra presenti che telefoniche, intrattenute dal soggetto che predispone l’apparecchio o è il diretto destinatario della comunicazione

Nel caso di comunicazioni tra sistemi informatici (cioé tra elaboratori collegati in rete tra di loro via cavo) o sistemi telematici (i dispositivi in questo caso non sono collegati via cavo, ma comunicano attraverso altri canali – telefonici, satellitari …) la condotta che fraudolentemente impedisce o interrompe le comunicazioni relative ai sistemi informatici o telematici è sempre sanzionata penalmente. Nei delitti previsti dagli articoli 617 quater e 617 quinquies del codice penale, nei quali la condotta punita è cosituita dall’azione fraudolenta di intercettare, interrompere o impedire le comunicazioni tra sistemi informatici o telematici, la giurisprudenza è stata chimata a pronunciarsi perlopiù sulla rilevanza penale delle fattispecie caratterizzate dalla utilizzazione del dispositivo chiamato “skimmer”. Questo tipo di apparecchio elettronico, a differenza dello “jammer” non viene utilizzato per creare disturbo alla comunicazione, ma per copiare i dati della comunicazione. Si pensi ai dati della carta bancomat carpiti fraudolentemente nella fase di trasmissione al lettore dello sportello ATM: la digitazione del codice di accesso (PIN) costituisce la prima comunicazione dell’utente con il sistema informatico e di conseguenza la copiature del codice rientra nel concetto di intercettazione di comunicazioni telematiche tutelato e sanzionato dagli artcoli 617 quater e quinquies del codice penale.

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