Il rapporto dell’avvocato con il cliente.

E’ davvero il cliente il peggior nemico dell’avvocato?

di Debora Zagami

Il cliente è il peggior nemico dell’avvocato!
Quante volte i giovani praticanti si sono sentiti ripetere a mo’ di insegnamento questo inquietante monito?
Come ogni relazione umana, anche il rapporto tra l’avvocato difensore e la parte assistita, è fortemente condizionato sia dalle personalità dei protagonisti, che dal grado di tolleranza ed empatia posseduto (se posseduto) da ciascuno dei soggetti in gioco.

E tuttavia, ciò che contraddistingue questo particolare tipo di relazione, è l’esistenza di regole deontologiche ben precise che debbono essere sempre rispettate dal professionista, il quale, proprio perché iscritto a un Ordine (l’Ordine degli Avvocati), in caso di inosservanza rischia di essere sottoposto a procedimento disciplinare, all’esito del quale può seguire l’irrogazione di sanzioni anche aspre (dal semplice avvertimento, sino alla radiazione definitiva dall’Albo professionale).

Il cliente, dal canto suo, è tenuto al rispetto delle regole basilari sottese alla civile convivenza; regole che – come sappiamo – non hanno altre conseguenze se non lo sdegno personale suscitato in chi si trova a dover subire la malacreanza altrui.

Ebbene, vivendo in un’epoca in cui ogni condotta – dalla meno elegante, alla più meschina – trova ampia giustificazione agli occhi di chi la compie (epoca senza scuorno, come direbbero gli amici Partenopei), il rapporto tra il professionista e il cliente, oggi ancora più che in passato, deve essere gestito sin dall’inizio attenendosi scrupolosamente ai precisi canoni regolamentari dettati dalla norma deontologica.

Il Codice Deontologico Forense, nella sua attuale versione in vigore dal 12 giugno 2018, dedica un intero Titolo ai rapporti dell’Avvocato con il Cliente e con la Parte Assistita, fornendo una chiara e dettagliata esposizione delle corrette modalità di esercizio della professione forense, così che chiunque si trovi ad avere perplessità o dubbi, può consultarne il contenuto per cercare la risposta di cui necessita

Chi avrà la curiosità di leggere tutti i 15 articoli che regolano il rapporto tra il professionista e il cliente, noterà la gran mole di doveri previsti per ogni avvocato che si appresti a fornire assistenza legale, sia in giudizio, che stragiudizialmente.

Solo a titolo esemplicativo si ricordano: il dovere di identificazione del cliente; il dovere di non intrattenere rapporti economici con il cliente; il dovere di non suggerire comportamenti fraudolenti; il dovere di astensione in caso di conflitto con gli interessi col cliente; il dovere di informare il cliente sulle questioni svolte e sui prevedibili costi e tempi della prestazione; il dovere di riserbo e segreto professionale e tanti altri ancora.

Il cliente, viceversa, è libero di comportarsi come vuole, ma se ha interesse a creare con il proprio difensore un rapporto fruttuoso, realmente fondato sulla fiducia, sarà indispensabile attenersi a due semplici indicazioni: mantenere la parola data e agire nella massima trasparenza.

Sembrano indicazioni banali, forse ai limiti dell’ovvio, ma quando nel rapporto cominciano ad insinuarsi “ambiguità” e “piccole menzogne”, la fiducia viene meno e si schiude la strada che condurrà avvocato e cliente – inevitabilmente – alla avversione reciproca.

Soprattutto nei momenti difficili del rapporto, piuttosto che lasciarsi trasportare dagli umori o dall’orgoglio, è consigliabile che avvocato e cliente si confrontino con la massima franchezza e senza timori di addivenire ad una revoca del mandato da parte del cliente o una rinuncia all’incarico da parte dell’avvocato, poiché il buon esito della prestazione professionale dipenderà in larga misura anche dalla alleanza professionale che riusciranno a mettere in campo i due protagonisti del rapporto.

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