COVID-19, autocertificazione e articolo 650 C.P.

Risponde del reato previsto e punito dall’art. 650 del codice penale chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene

di Debora Zagami

Si rimanda all’articolo pubblicato su questo blog “Il fatto-reato nell’ordinamento italiano” per comprendere la distinzione tra i delitti e le contravvenzioni e si richiama la massima attenzione del lettore alla circostanza che anche le contravvenzioni rappresentano  fattispecie di reato, con tutte le conseguenze del caso (anche in termini di iscrizione nel certificato del Casellario Penale – la c.d. fedina penale).
La contravvenzione disciplinata dall’art. 650 del codice penale  appartiene a quelle norme tecnicamente definite “norme penali in bianco”, poiché per valutarne l’applicabilità al caso materiale che si presenta nella vita di tutti i giorni si deve necessariamente fare riferimento ad un elemento futuro ed esterno rispetto alla norma: il provvedimento legalmente dato dall’Autorità.
Il provvedimento è una pronuncia che prescrive uno o più comportamenti in relazione a determinate contingenze e le ragioni per le quali può essere legalmente emesso sono ricomprese in un elenco tassativo, con la conseguenza che non potrà configuarsi il reato quando l’inosservanza riguarda provvedimenti emessi per motivi diversi da quelli previsti dall’art. 650 del codice penale.
Per comprendere se la condotta di inosservanza può configurare il reato previsto e punito dall’art. 650 del codice penale è quindi necessario analizzare il testo del provvedimento che impone determinati comportamenti per motivi di igiene.

Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori

di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

Gli spostamenti consentiti sono raggruppati in tre macro categorie che descrivono in via molto generica le condotte ammesse e saranno i singoli casi sottoposti al vaglio delle Autorità a segnare la linea interpretativa.
Il Ministero dell’Interno ha stilato un utile vademecum riepilogativo delle condotte ammesse e di quelle vietate (a piè di pagine è possibile scaricare il file pdf).
Mentre non sorgeranno particolari problematiche per gli spostamenti motivati da ragioni di salute, potranno generarsi questioni rispetto alla utilizzazioni del termine “comprovate” per tratteggiare i caratteri delle esigenze lavorative. Ebbene per sciogliere ogni dubbio sarà utile distinguere tra il lavoro autonomo e quello subordinato, poiché appare abbastanza evidente che il lavoratore autonomo (soprattutto se è un libero professionista-prestatore d’opera intellettuale) potrà dimostrare le esigenze lavorative attraverso il proprio status, senza dover essere costretto a procurarsi un riscontro specifico.
Certamente le maggiori criticità interpretative discenderanno dalla interpretazione degli spostamenti motivati da situazioni di necessità: poiché si tratta di un concetto assolutamente soggettivo, soltanto una lettura di insieme del provvedimento può offrire dei riferimenti certi per definire la categoria “necessità” e ricondurla ai bisogni essenziali dell’individuo e della propria vita quotidiana.

Al momento del controllo sul territorio,

la persona fermata dovrà sottoscrivere un’autocertificazione

Dichiarare il falso sulle proprie generalità o sui motivi alla base dello spostamento, potrà comportare per la persona controllata un procedimento penale per falsa attestazione o dichiarazione a un Pubblico Ufficiale.
Suggeriamo pertanto la massima prudenza nel fornire le motivazioni dei propri spostamenti e nella compilazione dell’autocertificazione, poiché il delitto di false attestazioni (art. 495 c.p.) è un reato assai più grave della contravvenzione di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (art. 650 c.p.) e, cosa da non sottovalutare, le due fattispecie potranno concorrere tra di loro, con la consguenza che in caso di denuncia-trasmissione della notizia di reato e iscrizione di procedimento penale, la persona potrebbe essere chiamata a difendersi da entrambe le imputazioni.


Vademecum del Ministero dell’Interno

Modulo di Autocertificazione

Dati ufficiali dei controlli