Tribunale Ordinario di Roma in composizione monocratica, sentenza n. 4847/2025
Citato a giudizio con l’accusa di essersi sottratto agli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di genitore, per avere omesso di versare o versando parzialmente il contributo per il mantenimento dei figli, l’imputato si è difeso depositado gli atti di un precedente giudizio celebrato innanzi il Giudice Tutelare, dai quali emergeva il sostanziale adempimento della propria obbligazione.
Il processo si è concluso con sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto.
Sebbene tale condotta, sotto il profilo civilistico, non sia in linea con le prescritte modalità di adempimento del contributo, sotto il profilo penalistico appare insuscettibile di reprimenda non potendosi ritenere configurata la fattispecie criminosa prevista dall’art. 570, co. 2, c.p. allorquando il coniuge obbligato non faccia comunque venir meno, in concreto, i mezzi di sussistenza in favore dei soggetti beneficiari.
In definitiva: proprio perché non esiste un’automatica equiparazione dell’inadempimento dell’obbligo civilistico e la violazione della legge penale, è necessario, in vista di un obbligo alimentare ex art. 570, co. 2, c.p., sempre valutare se in seguito alla condotta omissiva siano venuti a mancare in concreto agli aventi diritto i mezzi di sussistenza.
(Tribunale Ordinario di Roma in composizione monocratica, sentenza n. 4847/2025)