Guida in stato di ebbrezza. Che fare?

Il nostro codice di rito offre molteplici modalità di definizione del processo e per individuare il percorso migliore è indispensabile affrontare la scelta con l’ausilio di un professionista che abbia una visione complessiva della materia e delle ripercussioni che una eventuale condanna potrebbe produrre nei più disparati ambiti …

COVID-19, autocertificazione e articolo 650 C.P.

Risponde del reato previsto e punito dall’art. 650 del codice penale chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene

di Debora Zagami

Si rimanda all’articolo pubblicato su questo blog “Il fatto-reato nell’ordinamento italiano” per comprendere la distinzione tra i delitti e le contravvenzioni e si richiama la massima attenzione del lettore alla circostanza che anche le contravvenzioni rappresentano  fattispecie di reato, con tutte le conseguenze del caso (anche in termini di iscrizione nel certificato del Casellario Penale – la c.d. fedina penale).
La contravvenzione disciplinata dall’art. 650 del codice penale  appartiene a quelle norme tecnicamente definite “norme penali in bianco”, poiché per valutarne l’applicabilità al caso materiale che si presenta nella vita di tutti i giorni si deve necessariamente fare riferimento ad un elemento futuro ed esterno rispetto alla norma: il provvedimento legalmente dato dall’Autorità.
Il provvedimento è una pronuncia che prescrive uno o più comportamenti in relazione a determinate contingenze e le ragioni per le quali può essere legalmente emesso sono ricomprese in un elenco tassativo, con la conseguenza che non potrà configuarsi il reato quando l’inosservanza riguarda provvedimenti emessi per motivi diversi da quelli previsti dall’art. 650 del codice penale.
Per comprendere se la condotta di inosservanza può configurare il reato previsto e punito dall’art. 650 del codice penale è quindi necessario analizzare il testo del provvedimento che impone determinati comportamenti per motivi di igiene.

Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori

di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

Gli spostamenti consentiti sono raggruppati in tre macro categorie che descrivono in via molto generica le condotte ammesse e saranno i singoli casi sottoposti al vaglio delle Autorità a segnare la linea interpretativa.
Il Ministero dell’Interno ha stilato un utile vademecum riepilogativo delle condotte ammesse e di quelle vietate (a piè di pagine è possibile scaricare il file pdf).
Mentre non sorgeranno particolari problematiche per gli spostamenti motivati da ragioni di salute, potranno generarsi questioni rispetto alla utilizzazioni del termine “comprovate” per tratteggiare i caratteri delle esigenze lavorative. Ebbene per sciogliere ogni dubbio sarà utile distinguere tra il lavoro autonomo e quello subordinato, poiché appare abbastanza evidente che il lavoratore autonomo (soprattutto se è un libero professionista-prestatore d’opera intellettuale) potrà dimostrare le esigenze lavorative attraverso il proprio status, senza dover essere costretto a procurarsi un riscontro specifico.
Certamente le maggiori criticità interpretative discenderanno dalla interpretazione degli spostamenti motivati da situazioni di necessità: poiché si tratta di un concetto assolutamente soggettivo, soltanto una lettura di insieme del provvedimento può offrire dei riferimenti certi per definire la categoria “necessità” e ricondurla ai bisogni essenziali dell’individuo e della propria vita quotidiana.

Al momento del controllo sul territorio,

la persona fermata dovrà sottoscrivere un’autocertificazione

Dichiarare il falso sulle proprie generalità o sui motivi alla base dello spostamento, potrà comportare per la persona controllata un procedimento penale per falsa attestazione o dichiarazione a un Pubblico Ufficiale.
Suggeriamo pertanto la massima prudenza nel fornire le motivazioni dei propri spostamenti e nella compilazione dell’autocertificazione, poiché il delitto di false attestazioni (art. 495 c.p.) è un reato assai più grave della contravvenzione di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (art. 650 c.p.) e, cosa da non sottovalutare, le due fattispecie potranno concorrere tra di loro, con la consguenza che in caso di denuncia-trasmissione della notizia di reato e iscrizione di procedimento penale, la persona potrebbe essere chiamata a difendersi da entrambe le imputazioni.


Vademecum del Ministero dell’Interno

Modulo di Autocertificazione

Dati ufficiali dei controlli

La diffamazione ai tempi dei social network

Chi offende la reputazione altrui comunicando con più persone, commette il reato di diffamazione

di Debora Zagami

Affinché si possa ritenere configurato questo tipo di reato è necessario che la persona nei confronti della quale è rivolta l’offesa non sia presente e che l’offesa sia comunicata ad almeno altre due persone (anche non contestualmente).
L’offesa pronunciata in presenza della persona fino a poco tempo fa costituiva il reato di ingiuria, ma a seguito della depenalizzazione in vigore dal 6 febbraio 2016, l’ingiuria non è più perseguibile penalmente, restando tuttavia una condotta illecita di natura civile che può comportare la condanna per l’offensore al risarcimento del danno da corrispondere alla persona offesa.
Il reato di diffamazione, a differenza dell’ingiuria, ha mantenuto la rilevanza penale, proprio in ragione della maggiore incidenza sul bene tutelato (l’onore) della condotta che lo caratterizza: manifestandosi in assenza della persona offesa, a quest’ultima non è data la possibilità di difendersi.
Il reato di diffamazione è punito con una pena più severa quando l’offesa è recata con il mezzo della stampa, o con altro mezzo pubblico.
La tutela della reputazione, intesa come la stima e la considerazione in cui si è tenuti dagli altri consociati, cede il passo davanti al c.d. diritto di critica, che rappresenta la forma più concreta della libertà di pensiero tutelata dall’art. 21 della Costituzione, secondo cui tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
Naturalmente ci sono dei limiti all’esercizio del diritto di critica e mai, in nessuna circostanza, è consentito prendere a pretesto la situazione per scagliare un attacco contro la persona, anziché contro gli argomenti della persona.
La diffamazione è un reato procedibile a querela e i termini (tre mesi) per la presentazione decorrono dal momento in cui la persona offesa viene in qualsiasi modo a conocenza del fatto offensivo.

La recente diffusione delle varie tipologie di social network e degli altri contenitori tipo blog, articoli on-line con la possibilità di inserire commenti o recensioni, ha inevitabilmente acuito il contezioso, poiché quelle che un tempo erano opinioni espresse verbalmente (verba volant), oggi sono enunciati scritti la cui diffusione è completamente sottratta al controllo di colui che li ha generati

Basti pensare alle opinioni espresse su un gruppo whatsapp ed alla potenziale diffusione tramite inoltro e screenshot di quanto viene scritto, per avere la misura di quanto le moderne tecnologie richiedano un utilizzo meditato e prudente.


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L’omissione di soccorso

Nell’ordinamento italiano l’omissione di soccorso è un delitto disciplinato in via generale dal codice penale

L’articolo 593 prevede la reclusione fino a un anno o la multa fino a 2.500 euro per chi, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all’Autorità, ovvero, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità.
Occorre però evidenziare che i casi più frequenti di omissione di soccorso sono quelli che possono verificarsi in occasione degli incidenti stradali.
L’articolo 189 del Codice della Strada, intitolato “comportamento in caso di incidente”, prevede un’ipotesi peculiare di omissione di soccorso, un delitto imputabile all’utente della strada che non tenga il comportamento richiesto dalla norma ogniqualvolta l’incidente sia ricollegabile al suo comportamento.
In tali circostanze la persona ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno fisico.
L’utente della strada (si badi bene, non solo il conducente di un veicolo, ma anche il passeggero o addirittura il semplice pedone che sia protagonista ma non vittima di un sinistro – in questo caso il pedone attraversando fuori dalle strisce pedonali aveva provocato la caduta di un motociclista ed era scappato) che rimane coinvolto in un incidente ha il dovere di fermarsi per fornire le proprie generalità e per prestare assistenza, e ciò a prescindere dalla responsabilità rispetto alla verificazione del sinistro.

L’inadempimento a tali doveri costituisce la condotta materiale che può dare corso alla responsabilità per le ipotesi di reato previste dall’articolo 189 del Codice della Strada, anche quando le attività di assistenza siano delegate a terze persone o sia ipotizzato che altri soggetti stiano fornendo il soccorso

E’ importante ricordare che recentemente il legislatore ha ampliato lo spettro dei doveri imposti agli utenti della strada, introducendo sanzioni di carattere amministrativo per le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti che non si attivino per assicurare il tempestivo intervento di soccorso agli animali  che  abbiano  subito  il  danno.


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fatto-reato-oridinamento-italiano

Il fatto-reato nell’ordinamento italiano

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Nell’ordinamento italiano sono classificabili come reati tutti i fatti previsti come tali dalle leggi (codice penale o legislazione speciale)

Questo principio, meglio conosciuto come principio di “legalità” è contenuto nell’articolo 1 del codice penale, secondo cui “Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite”.
I reati a loro volta si distinguono in delitti e contravvenzioni, a seconda della pena prevista in caso di condanna, ma in entrambi i casi si tratta di fatti posti in essere da una persona, o con una azione, facendo qualcosa di vietato dalla norma (reato commissivo) o con una omissione, non facendo qualcosa che sarebbe stato obbligatorio fare a norma di legge  (reato omissivo).
Vengono definiti delitti quei reati per i quali è prevista la pena della reclusione (c.d. pena detentiva) o della multa (c.d. pena pecuniaria); sono contravvenzioni i fatti-reato per i quali la pena detentiva è l’arresto, mentre la pena pecuniaria è l’ammenda.

Nel linguaggio comune si è diffusa l’abitudine a chiamare impropriamente contravvenzioni anche le violazioni di norme di natura amministrativa (es. violazioni al codice della strada) e ciò, inevitabilmente, genera una comprensibile confusione in chi si trova ad essere imputato per un reato di natura contravvenzionale (es. molestie telefoniche) e tende a sminuire la gravità della propria condotta

Oltre all’aspetto materiale, cioé il fatto per come si manifesta all’esterno (es. la morte di un essere umano nel delitto di omicidio o il “maltolto” nel delitto di truffa) il fatto-reato, proprio perché posto in essere da una persona attraverso una determinata condotta, è caratterizzato dalla situazione psicologica del soggetto agente, ossia la persona che agisce (o non agisce come dovrebbe): l’elemento soggettivo del reato.
Trattandosi di elemento che afferisce alla interiorità psichica del soggetto agente, il suo accertamento è talvolta assai difficoltoso.
La condotta potrà essere volontaria, e allora il fatto-reato sarà di natura dolosa, oppure semplicemente colposa, quando cioè il soggetto agisce senza la volontà di cagionare l’evento fatto-reato, ma questo si realizza per la mancata osservanza delle regole della diligenza, della prudenza e della perizia.
I fatti-reato che aggrediscono beni comunemente percepiti come inviolabili (l’integrità fisica, il patrimonio, la fede pubblica ecc.) si distinguono, nell’immaginario comune, da quelli che non incidono direttamente sulla singola sfera individuale, ma sono altrettanto deleteri per la collettività e dunque vengono sanzionati alla medesima stregua (reati ambientali, violazioni edilizie, crimini finanziari ecc.).
L’ordinamento italiano non prevede una misura fissa della pena quale conseguenza del reato, ma fornisce un minimo e un massimo entro il quale il Giudice dovrà orientarsi tenendo conto di tutte le variabili del caso specifico.
Motivo questo per cui è decisamente inopportuno effettuare previsioni sugli esiti di un processo, poiché, lo si ridabisce, ogni caso è diverso e a sé stante.


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