La garanzia legale del venditore

Il Codice del Consumo agli artt. 128 e seguenti stabilisce che il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita e che …

Covid: trasporti e prevenzione nella fase 2

Fino al 2 giugno 2020 erano consentiti soltanto gli spostamenti al di fuori della propria regione per ragioni di lavoro, assoluta urgenza o per motivi di salute propri o di un parente stretto. A partire dal 3 giugno sono di nuovo consentiti gli spostamenti interregionali.

Misure per persone e famiglie in difficoltà

Esaminiamo le principali misure (bonus, agevolazioni, riduzioni, esenzioni, sconti, ecc) adottate dal Governo per l’anno 2020 in favore delle persone e delle famiglie in difficoltà.

Il conto corrente

Il conto corrente è un contratto stipulato tra una persona fisica o giuridica (società o associazione) e un Istituto di Credito

di Ofelia Oliva

nel quale il Cliente (la persona fisica o giuridica) deposita una somma di denaro che la Banca custidisce.
Il denaro è sempre a disposizione del Cliente e la Banca, inoltre, può offrire una serie di servizi, come l’accredito dello stipendio, la domiciliazione delle bollette, l’incasso bonifici ecc.
Per scegliere il conto corrente più adatto alle diverse esigenze dei Clienti sarà necessario pevedere l’utilizzo che se ne intende fare, poiché il costo dei conti correnti varia molto e può dipendere anche dal numero di operazioni effettuate.

Ogni conto corrente è contraddistinto dall’IBAN

un codice identificativo costituito da 27 carattere alfanumerici (lettere e numeri) che inizia con le lettere IT (Italia).
Spesso i conti correnti che prevedono l’utilizzo on-line risultano meno costosi, ma è importante operare in sicurezza, utilizzando tutte le precauzioni previste. In genere le banche dedicano molta attenzione a queste informazioni ed è possibile repirirle sulle pagine web dedicate.
La c.d. domiciliazione delle bollette prevede una autorizzazione al pagamento in automatico di determinati pagamenti (ad esempio: mutuo, bollette di luce, gas e telefonia, canone di affitto, ecc.).
Si tratta di un servizio offerto per semplificare i pagamenti con scadenza periodica, ma resta sempre opportuno verificare gli importi addebitati e la corrispondenza tra pagamento effettuato e quanto realmente dovuto per consumi effettivamente utilizzati. Spesso, infatti, le bollette di luce o gas riportano consumi stimati che possono essere maggiori dei consumi reali ed effettuare una verifica periodoca consente quindi di allineare i pagamenti domiciliati ai consumi reali.
In sostanza la domiciliazione è certamente utile, oltre che comoda, ma non esime il cliente dall’effettuare i controlli del caso.
L’estratto conto, tra l’altro, indica i movimenti del conto corrente – cioè i dati relativi alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, e le competenze, ovverosia i dati per il calcolo degli interessi (attivi e/o passivi) e delle spese.

L’estratto conto è il documento che la banca elabora con una determinata periodocità ed elenca in ordine cronologico tutti i movimenti del conto corrente

Per ogni movimento l’estratto conto in genere riporta:

  • la data dell’operazione –  il giorno solare in cui si compie un’operazione di accredito o addebito;
  • la data della valuta – il giorno dalla quale decorrono gli interessi a debito o a credito
  • la descrizione dell’operazione
  • l’importo dell’operazione, con segno positivo o negativo.

I consumatori trovano nell’estratto conto anche l’ISC

indicatore sintetico di costo, si tratta di un dato introdotto dalle norme sulla trasparenza emanate da Banca d’Italia e rappresenta il costo annuo indicativo di un conto corrente.

L’indicatore consente al Cliente di compiere scelte più consapevoli poiché, fornendo una previsione del costo annuale del conto corrente, permette di fare una stima delle spese che dovranno sostenersi.
Nella fase di verifica dei costi sostenuti annualmente, contenuti nel rendiconto riepilogativo del conto, l’ISC rappresenta un valore di riferimento utilizzabile dal Cliente per confrontare le spese sostenute in base alle operazioni svolte.
Leggendo l’estratto conto, si evidenziano altre due voci:

il saldo contabile ed il saldo disponibile

Il saldo contabile registra la differenza tra operazioni a credito e quelle a debitoriportandole in ordine di data, si tratta della somma algebrica tra entrate ed uscite registrate sul conto corrente e riportate sull’estratto conto. Sono tutte le operazioni effettuate e registrate sul conto corrente, visualizzabili nella lista movimenti.
Il saldo disponibile indica, invece, la somma effettivamente a disposizione sul conto corrente, incluse le operazioni recenti non ancora inserite nella lista movimenti e, in caso vi sia un fido bancario, include anche quello.
Ricordiamo, in sintesi, che il fido o affidamento è la somma che la banca, su richiesta del cliente, si impegna a mettere a sua disposizione oltre il saldo disponibile. Il contratto può prevedere il pagamento di interessi sulle somme utilizzate e una commissione onnicomprensiva.
Per non incorrere in uno scoperto è necessario fare sempre riferimento al saldo disponibile che evidenzia, appunto, di quale somma possiamo in concreto disporre e non bisogna invece far riferimento al saldo contabile.
Nel caso in cui l’estratto conto bancario ricevuto contenga degli errori è possibile contestarlo e la contestazione va formulata con le modalità ed entro i termini previsti dal contratto di conto corrente.
In genere il termine per sollevare contestazioni è di 60 giorni ma, nel caso in cui l’estratto conto contenga errori di scritturazione, calcolo oppure omissioni e duplicazioni, l’art. 1832 del Codice Civile stabilisce che l’impugnazione va proposta entro 6 mesi dalla ricezione dell’estratto conto.
Invece, nel caso in cui l’estratto conto contenga errori sostanziali quali, ad esempio, l’applicazione di un tasso di interesse sbagliato o di spese non previste dal contratto, il termine di decadenza previsto resta quello ordinario: 10 anni dal ricevimento dell’estratto conto.


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Sistemi di informazioni creditizie: cosa sono e come funzionano

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Il credito al consumo è costituito da finanziamenti concessi da banche o da intermediari finanziari per l’acquisto di un bene o di un servizio, e, come ovvio, questi soggetti, prima di elargire il denaro, hanno necessità di verificare affidabilità e puntualità nei pagamenti effettuati dal cliente

di Ofelia Oliva

Ciò avviene tramite la consultazione di banche dati specifiche, i c.d. SIC, acronimo di Sistemi di Informazioni Creditize.
L’acquisto di un bene tramite contratto di finanziamento offre il vantaggio per il cliente di dilazionare nel tempo il pagamento.
Si tratta di archivi che raccolgono informazioni  sull’apertura e l’andamento dei rapporti di credito attivati dai clienti. I SIC attivi in Italia sono Experian, Consorzio Tutela Credito, Crif, Assilea, e devono controllare l’esattezza delle informazioni segnalate, oltre che provvedere al loro sistematico aggiornamento.
In buona sostanza le informazioni contenute nei SIC servono per valutare l’opportunità di concedere il credito al consumo mediante l’elaborazione di un calcolo sull’affidabilità del soggetto che chiede il prestito.
I SIC appresentano la memoria storica del soggetto che effettua la richiesta e sono indispensabili  per una corretta analisi della c.d. referenza creditizia, intesa come la reputazione che il cliente ha presso le banche e gli intermediari finanziari, derivante proprio dalla correttezza nel tempo dei suoi comportamenti nell’ambito dei rapporti di finanziamento.
I dati contenuti nei SIC sono assai determinanti in quanto, pur non essendo vincolanti, gli intermediari finanziari ne tengono conto per decidere se concedere o meno il finanziamento.
Com’è ovvio che sia, le banche e gli intermediari che consultano i sistemi hanno l’obbligo del segreto e nessun dato può essere utilizzato per finalità diverse rispetto allo sviluppo della referenza creditizia (ad esempio per finalità di marketing).

Può essere utile ricordare alcune regole relative al funzionamento dei SIC:

  • Possono accedere ai SIC, vista l’importanza e delicatezza dei dati trattati, solo determinati soggetti (ad esempio, banche, intermediari finanziari, società di leasing, soggetti che concedono dilazioni di pagamento per fornitura di beni o servizi, che devono avere ricevuto dal cliente una richiesta di finanziamento o aver già erogato un credito quindi durante il periodo di rimborso del finanziamento in atto) e le informazioni sono consultabili solo dai soggetti che aderiscono su base volontaria e che effettuano le comunicazioni ai sistemi.
  • Le informazioni possono essere di tipo anagrafico relative al soggetto (ad esempio nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita, codice fiscale ecc.) oppure relative alle richieste o rapporti di credito instaurati e sull’andamento del rimborso.
  • In base poi all’andamento del rimborso del finanziamento (puntualità nel pagamento delle rate, oppure ritardi) le informazioni contenute nei SIC possono essere positive (riguardare cioè i regolari pagamenti delle rate o l’estinzione del debito) oppure negative (riguardanti rapporti di credito per i quali si sono verificati inadempimenti, ritardi, morosità, insolvenze ecc). In caso siano registrate informazioni di tipo negativo, cioè condotte non corrette, si può essere considerati “cattivi pagatori” e questo può avere effetti negativi sull’accesso al credito.
  • Riguardo ai singoli rapporti ed ai pagamenti, i SIC registrano tutti i dati, sia le informazioni positive che quelle negative, ma l’informazione è resa accessibile solo qualora il cliente/consumatore ritardi il pagamento (di almeno due rate mensili consecutive o trascini per due mesi il mancato pagamento di una rata, oppure di una sola rata, quando il ritardo si riferisce ad una delle due ultime scadenze di pagamento). In questi casi il cliente deve sempre essere informato dall’intermediario che i suoi ritardi di pagamento stanno per essere registrati nei SIC e quindi potrà evitare la segnalazione con il versamento della rata scaduta. Un successivo ritardo nei pagamenti nell’ambito dello stesso rapporto di credito sarà invece subito segnalato nei SIC.
  • Le informazioni riguardanti l’affidabilità e la puntualità dei pagamenti dei clienti possono essere conservate solo per periodi predefiniti, allo scadere dei quali i dati vengono automaticamente cancellati dal sistema senza alcun onere. I tempi di conservazione variano in relazione alla tipologia e gravità dell’irregolarità. L’attività dei SIC privati è disciplinata dal “Codice di deontologia” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004 ed emanato in attuazione del “Codice sulla privacy” (D. lgs. n.196/2003). Il Garante per la protezione dei dati personali ha la competenza in tale ambito e può disporre verifiche periodiche sull’attività svolta dai SIC. Una volta scaduti i termini, le informazioni sono automaticamente cancellate dal sistema. Se invece nel frattempo si sono verificati, relativamente allo stesso contratto, ulteriori ritardi, il decorso dei termini riprende a decorrere dalla data della nuova regolarizzazione.

E’ bene sapere che non è possibile ottenere la cancellazione delle segnalazioni relative a comportamenti irregolari prima della scadenza dei termini previsti, anche se vi è stata regolarizzazione

Il trattamento dei dati non conforme al codice deontologico può comportare sanzioni e, se del caso, anche risarcimento del danno.


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I diritti dei passeggeri aerei

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Sempre di più si utilizza l’aereo per piccoli e grandi spostamenti

di Ofelia Oliva

Utilizzare questo mezzo di trasporto è divenuto, oramai, molto semplice in quanto i biglietti si acquistano direttamente on line, ed estremamente conveniente grazie al fatto che i prezzi dei biglietti messi in vendita dalle diverse compagnie aeree sono sempre più concorrenziali e, infine, anche comodo potendosi fare tutto da casa, dall’acquisto al check in.
Ma cosa accade se il volo acquistato subisce dei disservizi, ad esempio se viene cancellato, subisce in ritardo o viene negato l’imbarco sul volo prenotato?
E’ importante sapere che in tutti questi casi, a secondo del disservizio subito, sono garantiti ai passeggeri una serie di diritti.
La normativa di riferimento è il Regolamento (CE) N. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri ed assicura i diritti minimi dei passeggeri nei casi di:

  • negato imbarco a passeggeri non consenzienti;
  • cancellazione del volo;
  • ritardo del volo.

Iniziamo quindi a esaminare le differenti ipotesi previste dal Regolamento.

Il negato imbarco consiste nel rifiuto di trasportare su un volo i passeggeri con una prenotazione confermata su quel volo e malgrado gli stessi si siano presentati all’imbarco nei tempi previsti, salvo che vi siano ragionevoli motivi per negare loro l’imbarco (per esempio: motivi di salute o di sicurezza ovvero documenti di viaggio inadeguati)

La cancellazione del volo consiste nella mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale sia stata effettuata la prenotazione di almeno un posto.
Il ritardo prolungato del volo si verifica quando la partenza dell’aeromobile è ritardata rispetto all’orario di partenza previsto.
Per sapere a quali passeggeri si applica la normativa contenuta nel Regolamento si deve fare riferimento all’art. 3 che ne definisce l’ambito di applicazione e stabilisce che si applica:

  • ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro (sia se il volo è gestito da una compagnia aerea dell’UE o extra UE);
  • ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario, tranne il caso che i suddetti passeggeri abbiano ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo.

In tutti questi casi i passeggeri debbono:

  • disporre di una prenotazione confermata sul volo in questione e presentarsi all’accettazione secondo le modalità stabilite e all’ora precedentemente indicata per iscritto (anche per via elettronica) dal vettore aereo, operatore turistico o agente di viaggio autorizzato
  • qualora non sia indicata l’ora al più tardi quarantacinque minuti prima dell’ora di partenza pubblicata;
  • essere stati trasferiti da un vettore aereo o da un operatore turistico dal volo per il quale possedevano una prenotazione ad un altro volo, indipendentemente dal motivo.

E’ bene ricordare che il viaggio di andata e quello di ritorno sono sempre considerati due voli distinti, anche se sono stati prenotati insieme

Il Regolamento si applica a tutti i voli: di linea, charter e low cost.
Inoltre si applica anche ai passeggeri titolari di biglietti emessi nel quadro di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali dei vettori aerei o degli operatori turistici.
Il Regolamento non si applica, invece, ai passeggeri che viaggiano gratuitamente a una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico.
Inoltre non si applica nei casi in cui un circuito «tutto compreso» viene cancellato per motivi diversi dalla cancellazione del volo.
Va poi precisato che il Regolamento lascia comunque impregiudicati i diritti del passeggero di richiedere un risarcimento supplementare, così come restano salvi anche i diritti dei passeggeri stabiliti dalla direttiva 90/314/CEE che riguarda i viaggi, le vacanze ed i circuiti « tutto compreso », applicabile quindi ai singoli casi ove ne ricorrano i presupposti.
Infine va detto che l’importanza attribuita all’effettiva tutela dei diritti dei passeggeri riconosciuti nel Regolamento, si ricava anche dall’obbligo, espressamente previsto nello stesso, di informare i passeggeri in merito ai loro diritti mediante affissione da parte del vettore aereo di un cartello nella zona di registrazione e, al verificarsi dei disservizi, tramite presentazione ad ogni passeggero interessato di un avviso scritto contenente le regole in materia di compensazione pecuniaria ed assistenza previste dal Regolamento.


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